Diritto di abitazione del coniuge superstite. Unicità dell'immobile di residenza. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7128 del 10 marzo 2023)

Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall'art. 540, II comma cod.civ., ha ad oggetto la sola "casa adibita a residenza familiare", e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l'individuazione di un solo alloggio costituente, se non l'unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il diritto di abitazione della casa coniugale non può che riguardare un'unica casa, quand'anche i coniugi fossero soliti fruire di una pluralità di alloggi di cui vantassero la disponibilità, dovendo essere individuata nell'abitazione che costituisce il centro prevalente della vita familiare.

Aggiungi un commento