Diritto del convivente sull’immobile di proprietà del compagno. Inapplicabilità della legge 76/2016 in riferimento all'attribuzione di un diritto di abitazione temporaneo. (Cass. Civ., Sez. III, sent n. 10377 del 27 aprile 2017)

Deve ritenersi che il convivente ‘’more uxorio’’ vanti sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche con la coabitazione, ossia attraverso la destinazione dell’immobile all’uso abitativo dei conviventi, sicché, in tanto la detenzione qualificata del convivente non proprietario né possessore, è esercitabile ed opponibile ai terzi, in quanto permanga il titolo da cui deriva e cioè in quanto perduri la convivenza ‘’more uxorio’’. Ne consegue che, una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile, non trovando applicazione, ‘’ratione temporis’’, alla fattispecie la norma dell’articolo 1, comma ILII, della l. n. 76/2016 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverberando piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza «dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento» che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile la pronunzia della S.C.: da un lato evocatrice della protezione già accordata giurisprudenzialmente al convivente more uxorio in relazione alla legittimazione attiva in tema di azione di reintegrazione o spoglio (cfr. Cass. 7/2014), dall'altro negatrice dell'applicabilità della speciale disciplina prevista dalla l. 76/2016, la quale ha attribuito un vero e proprio diritto di abitazione, ancorchè temporaneo, al convivente. Ma, Tempus regit actum: così non può rinvenire applicazione il l comma 42 dell'art. 1 della legge 76/2016, il quale prevede in favore del convivente di fatto un diritto temporaneo, variabile e risolubile a certe condizioni, di abitare nella casa di comune residenza nell'ipotesi in cui sia venuto meno l'altro partner.

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