Cass. Civ., sez. II, n. 8237/2007. Infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 540 cod.civ.

In riferimento agli artt. 42 e 29 della Cost.risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.540 del C.C., anche in riferimento all'art.458 del C.C., sotto il profilo che in base al combinato disposto delle norme sopra ricordate è da ritenersi nullo l'eventuale accordo con cui - come nella specie - due coniugi senza prole abbiano deciso di fare testamento lasciando tutto il patrimonio ai rispettivi nipoti, in modo da evitare che i beni vadano al coniuge sopravvissuto.

Commento

Il prelegato ex lege in cui si sostanzia l'attribuzione della casa coniugale di cui all'art.540 cod.civ. opera non soltanto nell'ambito della successione necessaria, bensì anche in quella ab intestato, nel senso tuttavia da integrare la quota spettante al coniuge superstite (non già addizionandosi a questa). In ogni caso non è possibile che il contenuto pratico dell'attribuzione legale venga meno in esito ad un accordo tra i coniugi che si sostanzi in un patto successorio istitutivo/dispositivo.

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