Pignoramento in danno del coerede e opponibilità al creditore procedente del diritto di abitazione della casa coniugale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 4092 del 9 febbraio 2023)

Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 cod.civ. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 cod.civ., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento).

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia disciplina la sorte del conflitto tra diritto del creditore di uno dei coeredi che abbia dato corso ad atti esecutivi sulla quota indivisa del bene e diritto di abitazione ex art. 540 cod.civ. del coniuge del defunto insistente sul medesimo bene immobile. La S.C. mette a fuoco come non si tratti di dirimere la questione seguendo la regola di cui all'art. 2644 cod.civ. (rilevandosi, tra l'altro, la mancata esecuzione della formalità pubblicitaria in favore del coniuge del defunto), venendo in considerazione diritti qualitativamente diversi, che ben possono coesistere.
La questione invero parrebbe essere connotata da sfumature più complesse: a) la natura di sublegato ex lege del diritto di abitazione in favore del coniuge superstite, ciò che parrebbe in un certo senso "degradare" il ruolo dell'erede come dante causa del legatario; b) la natura comunque reale e non obbligatoria del diritto scaturente dal modo di disporre dell'art. 540 cod.civ., ciò che non può non riflettersi sull'assoggettamento del bene all'esecuzione.

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