Casa coniugale e diritto di abitazione in favore del superstite ex art. 540 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4088 del 14 marzo 2012)

Il diritto di abitazione, che la legge riserva al coniuge superstite (art. 540, comma II, c.c.), può avere ad oggetto soltanto l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare. Il suddetto diritto, pertanto, non può mai estendersi ad un ulteriore e diverso appartamento, autonomo rispetto alla sede della vita domestica, ancorché ricompreso nello stesso fabbricato, ma non utilizzato per le esigenze abitative della comunità familiare.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. pone una precisazione invero banale: per "casa coniugale" la norma attributiva del prelegato consistente nel diritto di abitazione in favore del coniuge superstite intende unicamente la casa che già nel tempo antecedente la morte dell'ereditando doveva essere considerata la residenza di entrambi i coniugi.

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