Nullità per mancanza della dichiarazione di corrispondenza oggettiva o soggettiva (l. 122/2010)


Con il D.L. 78/10 convertito dalla L. 30 luglio 2010, n.122 si è dato vita ad un'ulteriore e rilevante causa di nullità testuale relativamente agli atti traslativi, costitutivi, modificativi di diritti reali immobiliari. La disposizione, originariamente avente ad oggetto anche la costituzione di diritti reali di garanzia, è stata poi ristretta nella sua applicazione in sede di conversione del decreto legge. Lo strumento tecnico utilizzato è quello della novellazione (ad opera del comma 14 dell'art. 19 del riferito D.L.78/10) dell'art. 29 della Legge 52/85 (riguardante il sistema informatico dei registri immobiliari). Alla detta norma è stato aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale (che ne risponde dal punto di vista professionale: cfr: Tribunale di Firenze, Sez. III, 77 del 10 gennaio 2019). Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.".
Per il tramite della riferita disposizione si vorrebbe assicurare la c.d. congruenza o coerenza oggettiva e soggettiva delle risultanze catastale rispetto ai dati ricavabili dai registri immobiliari. Come è noto infatti spesso il mancato allineamento tra tali dati (che rinviene quale antecedente storico la ripartizione di competenze tra l'ufficio del Catasto e quello della Conservatoria dei registri Immobiliari, attualmente riuniti nell'Ufficio del Territorio) conduce a difformi risultanze.
Talvolta la scheda catastale che rappresenta l'unità immobiliare risulta intestata a soggetti diversi in tutto o in parte rispetto agli effettivi titolari. Altre volte l'elaborato planimetrico non risulta invece conforme allo stato dei luoghi effettivo (a causa di intervenute modificazioni del bene legate a ristrutturazioni e/o ampliamenti). Tutto ciò è spesso fonte di imprecisioni e di lacune non soltanto in riferimento alla precisa esecuzione delle formalità relative all'alienazione di unità immobiliari, bensì anche della corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie. Evidentemente per tale motivo il legislatore ha scelto di operare così radicalmente, sanzionando addirittura con la più grave delle conseguenze a livello civilistico, vale a dire con la nullità, gli atti che non assicurassero la predetta conformità oggettiva e soggettiva delle risultanze catastali. Non sarebbe sufficiente una menzione parziale, come quella della dichiarazione di conformità della sola planimetria catastale allo stato di fatto dell'immobile, a salvare l'atto dalle gravi conseguenze della nullità (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 8611/2014). Conseguentemente è stato reputato nullo l'atto (e sanzionato disciplinarmente il notaio rogante) che non conteneva la dichiarazione di conformità anche ai dati catastali, limitandosi a fare menzione esclusiva della conformità alla planimetria catastale (Cass. Civ., Sez. II, 11507/2016). Tale orientamento è stato ribadito da Cass. Civ. Sez. II, 39403/2021, con la quale è stata altresì negata la rilevanza della sanatoria ai fini della responsabilità disciplinare del notaio. Non basta: il professionista non potrebbe neppure invocare, al fine di vedere esclusa la responsabilità disciplinare, il precedente atteggiamento di mancanza di rilievo da parte degli organi ispettivi in relazione ad una dichiarazione incompleta (Cass. Civ. Sez. II, 4216/2022).

L'operatività delle disposizioni in parola è stata esclusa per le alienazioni degli immobili pubblici (vale a dire per le cessioni effettuate direttamente dallo Stato e dagli altri enti pubblici ovvero dalle società veicolo finalizzate ad operazioni di cartolarizzazione) ai sensi dell'art. 2 del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126. Neppure rinverrà applicazione la causa di nullità più sopra riferita.

Cosa riferire per il contratto preliminare di vendita immobiliare che non contenga le menzioni qui in esame? Indubbiamente si tratta di un atto contrassegnato da una piena validità. Peraltro in difetto delle indicazioni catastali in parola non risulterà possibile emettere pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ.. Quando tali indicazioni non dovessero essere acquisite neppure durante la causa, l'eventuale sentenza che avesse a trasferire il bene oggetto della vendita sarebbe viziata per aver omesso l'accertamento di un fatto decisivo per il giudizio (Cass. Civ., Sez. VI-II, 17990/2016). V'è di più: la regola vale anche per i procedimenti che fossero già pendenti prima dell'entrata in vigore della l. 122/2010 (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20526/2020).

Per il tramite del DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96 è stato introdotta una speciale ipotesi di sanatoria degli atti nulli a cagione della difettosità dei riferimenti catastali di cui in argomento.

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