Ancora in tema di dichiarazione di conformità: il notaio che non esprime la formula sacramentale è sanzionabile disciplinarmente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4216 del 9 febbraio 2022)

La responsabilità disciplinare dei notai, in caso di errore di diritto, è esclusa solo quando risulti incolpevole, ove l'assenza di colpa possa desumersi da elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, con la conseguenza che non può costituire un'esimente il fatto che una condotta, sebbene posta in essere in violazione diretta di una norma di legge, non fosse mai stata sanzionata prima di allora dall'autorità investita del potere disciplinare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il caso di specie trae origine dal tormentato modo di disporre del comma 1-bis dell'art. 29 l. 27 febbraio 1985, n. 52 come introdotta dall’art. 19, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 che ha istituito l'obbligo, a pena di nullità dell'atto di trasferimento, di dar conto della c.d. coerenza catastale oggettiva e soggettiva. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza che aveva rigettato il reclamo del notaio avverso la sanzione disciplinare irrogatagli. Il professionista nel redigere numerosi atti di compravendita, aveva inserito la sola dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi alle planimetrie, anziché la parallela dichiarazione di conformità dello stato dei luoghi ai dati catastali e alle planimetrie, ciò che configura condotta contraria ad un precedente di legittimità sul tema. Non giova, ai fini di escludere l'illecito, la tolleranza precedentemente esercitata in sede di controllo e disciplinare in relazione ad ipotesi della stessa specie.

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