Indicazioni relative alla coerenza oggettiva del bene e attitudine del preliminare a sortire effetti traslativi. Quid juris in relazione ai giudizi pendenti prima dell'entrata in vigore del d.l. 78/2010? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 20526 del 29 settembre 2020)

Le indicazioni circa la c.d. conformità catastale oggettiva, ovvero l'identificazione catastale del bene, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto, la dichiarazione o attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, previste dall'art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985, aggiunto dall'art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 122 del 2010, a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare, devono sussistere, quali condizioni dell'azione, nel giudizio di trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili mediante sentenza emessa ai sensi dell'articolo 2932 c.c., anche in relazione ai processi instaurati prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che il contratto preliminare non debba contenere a pena di nullità le menzioni di conformità catastale è assodato, come anche, peraltro, che non possa essere emanata pronunzia costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. in difetto dell'acquisizione di tali dati nel corso del giudizio, dati integranti vera e propria condizione dell'azione. Ciò premesso la pronunzia si sofferma su un tema ulteriore: cosa accade infatti in tutti i casi in cui il giudizio in cui fosse stata svolta la domanda di emissione della pronunzia traslativa fosse stato già pendente al tempo del sopraggiungere della normativa in parola? (d.l. 2010 n.78 con, dalla legge 122/2010). La risposta è sconfortante per chi si trovasse ad aver instato per ottenere la pronunzia costitutiva: i nuovi dettami si applicano infatti anche per i procedimenti già in corso.

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