Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (DL 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96)

È stato convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 21 giugno 2017, n. 96, il DL 24 aprile 2017, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo".
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Commento

(di Daniele Minussi)
L'intervento normativo, lungamente atteso, sovviene all'esigenza di sanare gli atti radicalmente invalidi a motivo dell'imperfezione formale della dichiarazione (da obbligatoriamente inserire nell'atto di trasferimento immobiliare) di conformità catastale ogniqualvolta tale difetto non dipenda dall'inesistenza delle planimetrie ovvero dalla difformità di esse rispetto allo stato di fatto. In questi casi, contrassegnati dalla gravissima sanzione della nullità (come tale insanabile) a fronte di una problematica meramente formale, a far tempo dal 24 giugno 2017 è possibile porre in essere un'attività confermativa, anche unilaterale, in forza di un atto di conferma redatto nella stessa forma di quello precedente, contenente gli elementi omessi. V'è da domandarsi, in effetti, se la sanzione della nullità fosse esagerata. In alternativa, come domanda di riserva, ci si potrebbe interrogare, anche alla luce di ulteriori disposizioni di legge volte a restringere la legittimazione attiva dell'azione intesa a far valere tale specie di invalidità, se la nullità sia ancora quella che si studia ancora sui manuali.

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