Rapporto tra azione di riduzione e azione di collazione e divisione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 26653 del 10 novembre 2020)

L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile l'esito ermeneutico del ragionamento condotto dalla S.C., avente valenza prevalentemente processuale. Mentre l'azione di riduzione è volta al recupero delle attività ereditarie da parte del legittimario pretermesso o leso nella porzione necessaria, l'azione di divisione postula la qualità ereditaria (e, si potrebbe dire, anche l'accertamento della consistenza dell'asse che ne costituisce l'oggetto). Prescindendo dall'approfondimento del tema afferente all'obbligazione collatizia ed alle operazioni ad essa legate, aventi natura predivisionale, diviene conseguenziale statuire come, proposta l'azione di riduzione, l'ulteriore domanda di divisione non possa ritenersi implicitamente ricompresa: donde la qualifica di "domanda nuova" quando dovesse essere proposta con la memoria di cui all'art.183 c.p.c.. Ben praticabile invece sarebbe la domanda di divisione (previa collazione) proposta subordinatamente all'accoglimento della domanda principale intesa ad ottenere la riduzione delle disposizioni lesive. Circa i rapporti tra azione di riduzione e azione volta ad ottenere la divisione, cfr. Cass. civile, 2017 n. 9192.

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