Legge del 1913 numero 89 art. 51




L'atto notarile reca la intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
(Comma da ultimo così modificato dal D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 33)
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei testimoni e dei fidefacenti.
(In forza della L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, l'indicazione della paternità è ora sostituita dalla indicazione del luogo e della data di nascita)
(Numero così modificato dal comma 1 dell'art. 12, L. 28 novembre 2005, n. 246)
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante ovvero sia iscritto nel registro delle imprese;
(Numero così modificato dal comma 5-ter dell’art. 36, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221)
4° la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
(Numero così sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 333)
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.
Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;
12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.
(Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, come modificato dall'allegato C al D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, commi 2, 3 e 4, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, comma 1, nn. 2), 3), 4), 5) e 7), 19, 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, comma 1, nn. 1) e 3), 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 47-bis, 47-ter, 48, 49 da 50 a 52, 52-bis, da 53 a 57, 57-bis, 58, 59, 59-bis, da 60 a 62, 62-bis, 62-ter, 62-quater, da 63 a 66, 66-bis, 66-ter, 67, 68, 68-bis, 68-ter, da 69 a 76, da 78 a 93, 93-bis, 93-ter, da 94 a 99, 104, 106, comma 1, nn. da 1) a 9), da 107 a 112, 113, comma 2, 114, comma 2, da 115 a 130, da 132 a 138, 138-bis, 142, 142-bis, da 143 a 145, 145-bis, da 146 a 149, 149-bis, 149-ter, 150, 150-bis, 150-ter, da 151 a 156, 156-bis, 157, 158, 158-bis, 158-ter, 158-quater, 158-quinquies, 158-sexies, 158-septies, 158-octies, 158-novies, 158-decies, 158-undecies e da 159 a 179)

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