Violazioni all'art. 51 n.9 l.n. - sanzioni -
 
 
 
    L'art. 51, n. 
9 l.n. richiede che il notaio precisi, 
per sua attestazione,  che l'atto pubblico è stato scritto (come operazione materiale) dal pubblico ufficiale stesso o da suo incaricato.
Come precisato si tratta di un'attestazione che compete al notaio e per il suo specifico contenuto è coperta da fede pubblica sino a querela di falso.
Assieme a tale menzione l'articolo richiede che il notaio riporti in atto l'esatta consistenza dello stesso.
In entrambe le ipotesi, o per la mancanza della prima attestazione, o per errore nell'indicazione dei fogli e pagine utilizzate, sarà applicabile la sanzione prevista dall'art. 
137, I comma l.n.. 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
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