L'invalidità del testamento per vizi formali



Il tema dell'invalidità testamentaria per difetto di forma è disciplinato non soltanto dalle norme del codice civile, ma anche dalla legge notarile (l. 16 febbraio 1913, n. 89 ), la quale talvolta prevede principi divergenti. Prevale il primo sia in considerazione del fatto che dal punto di vista cronologico si pone come legge più recente, sia in virtù del disposto dell'art. 60 l.n. , norma che dispone espressamente tale prevalenza nota1.

Nella materia testamentaria il sistema delle invalidità discendenti da vizi di forma assume peculiarità notevoli. Il legislatore non prevede infatti una specie di sanzione unitaria quale conseguenza della mancata inosservanza delle speciali forme testamentarie nota2.

Ordinariamente si distingue, in materia negoziale, tra casi di nullità testuale (nei quali cioè è la legge a sancire in modo espresso l'invalidità) e casi di nullità virtuale (nei quali cioè l'invalidità è desunta interpretativamente, emergendo da un sindacato circa la portata di singole norme imperative: cfr. art. 1418 cod.civ. ) nota3. Il normale sistema della cause di annullabilità è invece connotato da cause di invalidità unicamente testuali.

Orbene, questo ordine viene nella materia in esame capovolto: soltanto per alcune ipotesi è prevista la più grave sanzione della nullità mentre per ciascun altro caso di carenza formale è prescritta la mera annullabilità (art. 606 cod.civ. ) nota4.

Le ipotesi di nullità sono assunte in considerazione dal I comma dell'art. 606 cod.civ. nonché dalla legge notarile (art. 58 n. 4 l.n. in relazione al n.10 dell'art. 51 l. n.) per quanto attiene al testamento pubblico.

I casi di annullabilità sono invece contemplati dal II comma dell'art. 606 cod.civ..

Per quanto attiene ai testamenti speciali l'art. 619 cod.civ. ne prevede la nullità quando fa difetto la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o dal testatore. Per gli altri effetti di forma il II comma della riferita norma fa rinvio al disposto del secondo comma dell'articolo 606 cod. civ..

Note

nota1

In questo senso Marmocchi, Forma dei testamenti, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.823; Boero, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza, Torino, 1993, p.362.
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nota2

Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 2002, p.454.
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nota3

Azzariti, Le successioni e le donazioni. Libro II del Codice civile, Napoli, 1982, p.573.
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nota4

Di questo parere anche Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.cod.civ., libro II, t.3, Torino, 1980, p.133, anche se occorre precisare che la legittimazione ad agire è quella tipica della nullità ("chiunque vi abbia interesse") e non quella dell'annullabilità, per cui parte della dottrina configura in questa ipotesi una forma di annullabilità assoluta (cfr. Capozzi, op.cit., p.455).
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Bibliografia

  • AZZARITI, Le successioni e le donazioni: Libro II del Codice Civile, Padova, 1982
  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • GIANNATASIO, Delle successioni, Torino, Comm. cod. civ., 1968
  • MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994

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