Violazioni dell'art. 51 n.12 l.n. - sanzioni -




La violazione della procedura prevista dal n. 12 dell'art. 51 l.n. rileva unicamente sul piano disciplinare.

Dal punto di vista sostanziale l'apposizione o la mancata apposizione delle firme marginali, non ha particolari effetti. Il documento atto pubblico notarile mantiene integro il suo valore.

La mancanza di una sottoscrizione marginale, la delega alle firme marginali effettuata non sussistendone tutte le condizioni, sono tutte ipotesi che consentono l'applicazione della pena disciplinare nei confronti del notaio.

In caso di prima violazione sarà applicabile l'art. 137, II comma l.n..

Nell'ipotesi di prima recidiva la sanzione prevista è quella prevista dall'art. 138, I comma, lett. e) l.n., che prevede la sospensione del notaio da uno a sei mesi.

Mentre nel caso di seconda recidiva la sanzione sarà quella dell'art. 142, lett. b) l.n. e cioè la destituzione.

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