Nullità del testamento per difetti formali



Dispone il I comma dell'art. 606 cod. civ. che il testamento è nullo quando manca l'autografia o la sottoscrizione nota1 nel caso di testamento olografo, ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione dell'uno o dell'altro, nel caso di testamento per atto di notaio.

Che cosa deve necessariamente investire il requisito dell'autografia (o olografia)?

Sembra preferibile ritenere che essa si riferisca indispensabilmente al testo dispositivo del negozio testamentario, in esso compresa la sottoscrizione. La apposizione della data ne sarebbe esclusa: poiché infatti il difetto di data è sanzionato con la mera annullabilità ( ex II comma art. 606 cod. civ.) non potrebbe certamente essere prevista una più grave conseguenza per una data apposta mediante mezzi meccanici (ovvero apposta per mano di un soggetto diverso dal testatore)nota2 (Cass.Civ. Sez.II, 950/98 ; Cass. Civ. Sez. II, 9674/96 ). Per quanto attiene alla nullità del testamento pubblico il modo di disporre dell'art. 606 cod. civ. è consonante con il combinato disposto degli artt. 58, n.4 e 51, n. 10 l.n. nota3: la nullità è prevista per l'ipotesi della mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio nonché del difetto di sottoscrizione del testatore o del notaio.

Di particolare interesse è interrogarsi circa le conseguenze della inveritiera dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere, ciò che, ai sensi del III comma dell'art. 603 cod. civ. , rende comunque possibile la stipulazione a condizione che si faccia nell'atto menzione della causa dell'infermità innanzi ai testimoni. In giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. II, 1073/92 ) si è fatta strada l'opinione in base alla quale, in siffatta ipotesi, al giudice di merito si pone il problema dell'accertamento dell'effettiva volontà del testatore. Quando infatti quest'ultimo mente circa la propria impossibilità di sottoscrivere l'atto, ciò può in concreto implicare un assoluto difetto di volontà di appropriarsi delle disposizioni riportate. Una volta eliminata radicalmente la volontà sottostante al testamento ne seguirebbe la nullità (non tanto per difetto di sottoscrizione, quanto per difetto di una volizione riconducibile al testatore). E' appena il caso di rilevare come questa opinione, pur apparentemente ineccepibile, in realtà dimentica il ruolo del notaio, che deve indagare la volontà del testatore, il quale dichiara innanzi ai testimoni le proprie volontà che vengono ridotte per iscritto a cura del pubblico ufficiale. Delle due l'una: o si presume che il notaio sia gravemente venuto meno ai suoi doveri, oppure si finisce per dare ingresso ad una forma di riserva mentale del testatore.

Il particolare rigore del testamento pubblico si manifesta altresì nella menzione delle formalità prescritte dalla legge notarile nota4 . La giurisprudenza ha cercato di mitigare questo principio stabilendo che il notaio assolve l'obbligo afferente alla menzione anche quando si comprende che sono state osservate le regole, pur in difetto di una testuale ripetizione del modo di disporre della legge.

Quando il testamento è nullo, non è in grado di produrre efficacia. E' tuttavia possibile che se ne dia conferma ai sensi dell'art. 590 cod. civ. . In difetto di essa non si potrà non fare applicazione delle norme che prevedono la rappresentazione, la sostituzione ovvero l'accrescimento o, in ultima istanza, la devoluzione dell'asse secondo le regole proprie della successione ab intestato.

Note

nota1

Sarebbe ipotizzabile riferire del testamento privo di sottoscrizione non già come di un testamento semplicemente nullo, bensì radicalmente inesistente (è di questa opinione Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Libro II, Torino, 1978, p. 137). La sottoscrizione infatti svolge la funzione di imputare il contenuto delle disposizioni ad un soggetto, il quale se ne appropria. Pur non potendosi contestare l'esattezza di questa osservazione, occorre tuttavia osservare che il tenore letterale dell'art. 606 cod. civ. , ai sensi del quale il testamento è nullo quando manca la sottoscrizione nel caso di testamento olografo, non è privo di logica. Occorre pur sempre che il testamento sia stato redatto di pugno dal testatore (olografia), ciò che consente di istituire comunque un nesso, pur parziale e difettoso, tra l'atto e la persona del testatore. Ne scaturisce pertanto la praticabilità della conferma ex art. 590 cod. civ. (così Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art.590 c.c., in Riv.trim. dir.e proc.civ., 1964, p. 1375). Cosa dire invece nell'ipotesi di testamento olografo falso? Al riguardo è stato deciso nel senso che l'azione svolta allo scopo di far dichiarare la falsità della scheda testamentaria sia sottoposta al medesimo regime di prova di cui all'art. 606 cod. civ. qui in esame. Ne segue che incomberà su colui che ricava la propria qualità ereditaria dalla scheda olografa l'onere di dar corso all'istanza di verificazione della stessa, la cui valenza sia contestata dall'erede legittimo (Cass. Civ. Sez. II, 7475/05 , cfr. anche Tribunale di Marsala, 11 marzo 2008 che ha statuito nel senso della indispensabilità che la verificazione sia compiuta sull'originale dell'atto di ultima volontà; in senso contrario cfr. tuttavia Cass. Civ. Sez. II, 16362/03 , secondo la quale il procedimento di disconoscimento di cui agli artt. 214 e 216 c.p.c. si applicherebbe unicamente alle scritture provenienti da soggetti rivestenti la qualità di parte nel procedimento civile in corso) .
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nota2

La dottrina (cfr. per tutti Liserre, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966, p. 141) è concorde nel ritenere che si ha una presunzione assoluta di mancanza di spontaneità e libertà di volere soltanto qualora l'intervento del terzo elimini il carattere di personalità dell'autografia. Diverso, invece, sarebbe il caso (come quello prospettato) in cui il terzo si limitasse ad una meccanica collaborazione. In questo senso si può condividere la decisione secondo la quale è stato ritenuto valido il testamento olografo sul quale un terzo abbia eseguito una scritturazione al di fuori delle disposizioni testamentarie e dopo la sottoscrizione del testatore (Cass. Civ. Sez. II, 26258/08 ).
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nota3

Sulla prevalenza delle disposizioni del codice civile sulla legge notarile cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, t. 1, Milano, 1982, p. 448; Criscuoli, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995, p. 84.
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nota4

Cfr. in argomento Triola, Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle (rassegna di giurisprudenza), in Vita notarile, vol. II, 1987, pp. 290 e ss..
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, II, 1982
  • CRISCUOLI, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995
  • GABRIELLI, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., Riv.trim.dir e proc.civ., 1964
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • LISERRE, Formalismo negoziale e testamento, Milano, 1966
  • TRIOLA, Conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle (rassegna di giurisprudenza), Vita not., II, 1987

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