Interprete ex art. 57 l.n



L'articolo 57 della legge notarile prevede la necessaria nomina dell'interprete per la parte muta o sorda (espressione che sostituisce la precedente "sordomuta" per effetto dell'art. 1 della Legge 95/2006) .

La competenza di tale provvedimento, già attribuita la Pretore del mandamento in cui ha la residenza il soggetto sordo, ora é stata assegnata al Presidente del Tribunale, territorialmente competente, a seguito del Dlgs n. 51 del 1998 (art. 233 comma 1 lett. C ) e della legge 16 giugno 1998 n.188 nota1.

L'intervento dell'interprete consentirà al notaio, come per l'art. 56 l.n., di procedere in maniera compiuta all'attività di adeguamento della volontà della parte (Cass.Civ. Unite 692/76 ).

La costituzione del o degli interpreti previsti dall'art. 57 l.n., segue la procedura degli artt. 55 e 56 , con obbligo della menzione del ricevuto giuramento.

Obbligo di forma particolarmente importante in relazione alle conseguenze della eventuale mancata menzione.

I requisiti soggettivi che tale soggetto deve possedere sono quelli stabiliti dal precedente art. 56 l.n., stante l'espresso richiamo che il primo comma dell'art. 57 l.n. effettua nei confronti di detto articolo della legge notarile.

In pratica deve avere i requisiti necessari per essere idoneamente assunto in qualità di testimone, pur non essendo di ostacolo alla sua nomina la sussistenza di un qualsiasi vincolo di parentela o affinità col soggetto menomato.

Anche per l'atto con la parte muta o sorda l'interprete non può svolgere contemporaneamente l'attività di testimone o di fidefaciente (o altro ausiliario del notaio).

E' necessario che presti il giuramento disciplinato dall'art. 55 l.n. , e di tale operazione, che dovrà compiersi in presenza del notaio, lo stesso è obbligato a farne menzione in atto nota2.

L'articolo 57 l.n. non prevede espressamente che l'interprete (i due interpreti nel caso previsto dall'ultimo comma) debba sottoscrivere in fine e al margine l'atto, secondo quanto previsto dai numeri 10 e 12 dell'art. 51 l.n.. Non sembra però possibile condividere tale tesi.Senza alcun dubbio l'interprete previsto dall'art. 57 l.n. è obbligato a sottoscrivere l'atto in fine ed al margine.

Note

nota1

Per quanto riguarda la necessità o meno della allegazione del decreto di nomina, si propende per la risposta negativa, per le ragioni espresse nel commento all'art. 51 n. 3 l.n..
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nota2

Come già indicato per l'art. 55 l.n. il giuramento dell'interprete non ha una formula sacramentale, ma è sufficiente che lo stesso dichiari "di adempiere fedelmente il suo ufficio".
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Prassi collegate

  • Quesito n. 65-2009/C, Intervento in atto di sordomuti e nomina di un unico interprete
  • Quesito n. 684-2007/C, Intervento in atto di soggetto affetto da patologia immobilizzante e assistenza dei testimoni

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