L'obbligo per il notaio di predisporre un atto pubblico che contenga tutti gli elementi di forma e di sostanza previsti dall'ordinamento, fa si che nel caso di allegazione di documenti all'atto pubblico, il notaio debba procedere a formalizzare tale attività, creando all'interno dell'atto i necessari collegamenti documentali.
Collegamenti che sono appunto disciplinati dall'art. 51, n.
7 l.n., la cui violazione è sanzionata, in ambito disciplinare, dall'art.
137, I comma l.n..
Ciò può accadere nel caso il notaio non inserisca in atto il riferimento all'avvenuta allegazione del documento
nota1.
Note
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La prescrizione dell'art. 51, n.
7 l.n. va integrata con quanto riportato dall'art.
61 l.n..
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