Sempre nell'ambito della necessità, per l'atto pubblico, di garantire la massima certezza giuridica ed in applicazione dei principi posti dal codice civile in materia di oggetto del contratto
nota1, la legge notarile al n. 6 dell'art.
51 l.n. prevede che le cose oggetto dell'atto pubblico siano esattamente e compiutamente riportate nel documento, in modo da eliminare ogni possibile confusione o indeterminatezza dell'oggetto del negozio (Cass. Civ. Sez. II,
7079/95 ).
L'assoluta indeterminabilità dell'oggetto del contratto comporta la nullità dello stesso (Cass. Civ. Sez. II,
13098/97 ; Cass. Civ. Sez. Unite,
2084/89 ), e questo non per espressa sanzione da parte della legge notarile, ma come conseguenza del principio generale stabilito dal codice civile (art.
1346 cod. civ. ).
Per i beni immobili (Cass. Civ. Sez. II,
1112/80 ) la norma della legge professionale prescrive che essi siano indicati in maniera dettagliata, anche ai fini dell'eventuale pubblicità immobiliare, riportando oltre ai confini
nota2, i completi dati catastali (Cass. Civ. Sez. II,
5016/91 ).
Per quanto riguarda atti che modifichino la consistenza catastale di beni occorre riferirsi ad aggiornato tipo di frazionamento approvato
nota3.
Note
nota1
Determinazione dell'oggetto del contratto secondo quanto stabilito dall'articolo
1346 cod. civ. .
top1nota2
Indicazione rimasta nella legge notarile.L'art. 51 n.
6 l.n. precisa in merito alla designazione dei dati catastali "per quanto possibile".
top2nota3
Cfr. ST. CNN a marzo 1993, n. 87 bis.
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