Designazione dell'oggetto dell'atto (art. 51 n.6 l.n.)




Sempre nell'ambito della necessità, per l'atto pubblico, di garantire la massima certezza giuridica ed in applicazione dei principi posti dal codice civile in materia di oggetto del contratto nota1, la legge notarile al n. 6 dell'art. 51 l.n. prevede che le cose oggetto dell'atto pubblico siano esattamente e compiutamente riportate nel documento, in modo da eliminare ogni possibile confusione o indeterminatezza dell'oggetto del negozio (Cass. Civ. Sez. II, 7079/95 ).

L'assoluta indeterminabilità dell'oggetto del contratto comporta la nullità dello stesso (Cass. Civ. Sez. II, 13098/97 ; Cass. Civ. Sez. Unite, 2084/89 ), e questo non per espressa sanzione da parte della legge notarile, ma come conseguenza del principio generale stabilito dal codice civile (art. 1346 cod. civ. ).

Per i beni immobili (Cass. Civ. Sez. II, 1112/80 ) la norma della legge professionale prescrive che essi siano indicati in maniera dettagliata, anche ai fini dell'eventuale pubblicità immobiliare, riportando oltre ai confini nota2, i completi dati catastali (Cass. Civ. Sez. II, 5016/91 ).

Per quanto riguarda atti che modifichino la consistenza catastale di beni occorre riferirsi ad aggiornato tipo di frazionamento approvato nota3.

Note

nota1

Determinazione dell'oggetto del contratto secondo quanto stabilito dall'articolo 1346 cod. civ. .
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nota2

Indicazione rimasta nella legge notarile.L'art. 51 n. 6 l.n. precisa in merito alla designazione dei dati catastali "per quanto possibile".
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nota3

Cfr. ST. CNN a marzo 1993, n. 87 bis.
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