Legge del 1913 numero 89 art. 2


L'ufficio di notaro è incompatibile con qualunque impiego stipendiato o retribuito dallo Stato, dalle Province e dai Comuni aventi una popolazione superiore ai 5000 abitanti, con la professione di avvocato, di procuratore, di direttore di banca, di commerciante, di mediatore, agente di cambio o sensale, di ricevitore del lotto, di esattore di tributi o incaricato della gestione esattoriale e con la qualità di Ministro di qualunque culto.
Sono eccettuati da questa disposizione gl'impieghi puramente letterari o scientifici, dipendenti da accademie, biblioteche, musei ed altri istituti di scienze, lettere ad arti; gl'impieghi ed uffici dipendenti da istituti od opere di beneficenza; quelli relativi a pubblico insegnamento; quelli di subeconomo dei benefici vacanti e l'esercizio del patrocinio legale presso gli uffici di pretura.

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