Atto in lingua straniera e forma del documento



L'atto pubblico redatto ai sensi dell'art. 54 l.n. si compone di due parti (atto in lingua straniera e atto in lingua italiana), senza che la seconda parte del documento possa essere considerata semplice traduzione del testo straniero, e questo anche per quanto riguarda i formalismi richiesti dall'art. 51 l.n. nota1.

Le correzioni apportate per postilla nel testo redatto in lingua straniera, non devono essere riprodotte, sempre per postilla, ma direttamente inserite nel corpo dell'atto in italiano.

Possono esservi postille nel testo italiano non presenti nella parte in lingua straniera.

Per quanto riguarda gli allegati uniti all'atto, nel rispetto del principio che impone che in Italia circolino atti debitamente tradotti, va precisato che sarà necessario rispettare la procedura imposta dall'art. 54 l.n. solo se l'allegato viene formato dal notaio al momento della ricezione dell'atto pubblico, mentre se si tratta di atto straniero già preformato, sarà sufficiente munire lo stesso di idonea traduzione che potrà essere eseguita o dal notaio stesso, ai sensi dell'art. 68 reg. not. o da altro soggetto con traduzione asseverata.

Per quanto riguarda il documento straniero, da utilizzare, va rispettata anche la normativa concernente l'obbligo della legalizzazione, formalità necessaria per poterlo utilizzare nota2.

Per quanto riguarda la parte finale dell'atto, correntemente indicata come "chiusa" del documento, vanno sottolineati alcuni aspetti.

Ai sensi dell'art. 51 n. 9 l.n. è necessario menzionare il numero dei fogli e delle pagine di cui si compone l'atto.

Sul presupposto che l'atto pubblico rogato ai sensi dell'art. 54 l.n. sia un " unicum " scomponibile in due parti e momenti cronologicamente susseguenti, e non un atto in lingua più sua traduzione, la prima "chiusa" (nel caso di testi uno seguente l'altro) potrà attestare solo il numero dei fogli e pagine sino a quel momento utilizzate nota3.

Con la seconda parte dell'atto (quella in italiano) si pone il problema di cosa debba attestare il notaio. Considerando completamente autonomi i due elementi di cui si compone l'intero atto, la menzione dei fogli e delle pagine occupate dal testo in italiano riguarderà unicamente tale parte.

Relativamente all'intero documento, l'obbligo posto dall'art. 51 n. 9 si riterrà rispettato dalla presenza delle due autonome menzioni, che potrebbero differire in quanto a consistenza.

L'atto bilingue deve riportare le sottoscrizioni finali di tutti i comparenti e del notaio sotto i due testi (sia nel caso di stesura a fianco sia nel caso di testo in calce).

Le firme marginali, stante la funzione delle stesse di impedire l'alterazione del documento, vanno apposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 n. 12 l.n. . Nell'ipotesi di atto con testo a fronte, non sembra necessario procedere alla doppia sottoscrizione marginale. Rimane invece ferma la necessità della doppia sottoscrizione sotto i due testi, per espressa richiesta di legge.

Le prescrizioni stabilite dall'art. 54 l.n. non possano invece avere diretta e immediata applicazione nell'ipotesi di scrittura privata autenticata. Anche in questo caso al notaio è fatto obbligo di procedere alla tipiche attività di controllo e documentazione che rimontano alla propria specifica funzione. Non da ultimo occorre rammentare il richiamo espresso all' applicabilità dell'art. 28 l.n. anche alla scrittura privata autenticata introdotto dall'art. 12, comma 1 lett. A) , della Legge 28 novembre 2005, n. 246. Per tali motivi pare evidente che al notaio non possa consentirsi di autenticare una scrittura privata in lingua straniera, senza che si sia proceduto alla preventiva traduzione, magari ad opera dello stesso notaio, in applicazione di quanto previsto dall'art. 68 l.n. . Tale traduzione avrà anche la funzione di consentire al notaio quel controllo di legalità che funzionalmente gli compete.

Si può dire, in definitiva, che il documento privato redatto in lingua straniera non possa dunque circolare senza che vi sia la possibilità di comprenderne il contenuto a mezzo di apposita preventiva traduzione.

Note

nota1

Precisamente Casu, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996, p. 146 afferma "che i due testi debbano essere ritenuti ad un tempo alla stregua di un duplice originale e richiedere pertanto che i formalismi della legge notarile siano applicati per intero per ognuno dei due testi redatti in lingua diversa".
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nota2

Art. 68 reg. not.. Art. 17 , Legge 15 del 1968. Ai sensi dell'art. 68 l.n. l'attività di deposito disciplinata prevede che l'atto da ricevere in deposito debba essere legalizzato, il che presuppone l'intervento di un pubblico ufficiale.
Sulla legalizzazione: Cass. Civ. Sez. I, 468/75 ; Cass. Civ. Sez. I, 1046/76 .
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nota3

Analogo ragionamento vale per l'atto bilingue scritto col testo a fronte, nel senso che i due testi potrebbero avere lunghezze diverse tali da impedire una menzione identica nei due testi.
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Bibliografia

  • CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996

Prassi collegate

  • Quesito n. 14-2015/A, Competenze consolari: funzioni notarili dei consoli francesi
  • Studio n. 728-2007/C, Contratto di servicing stipulato all'estero e attività notarile

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