Menzione della lettura dell'atto (art. 51 n. 8)



Il momento della lettura, da parte del notaio, del documento atto pubblico notarile, assume di fatto particolare importanza (art. 67 reg.not.). Sul significato ultimo da attribuire a tale operazione, si rinvia alla dottrina dominante nota1.

Si può solo affermare che, nei confronti della particolare procedura di costruzione del documento pubblico, la lettura è momento saliente e irrinunciabile nota2. La lettura è eseguita dal notaio, con l'eccezione dell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale abbia redatto di suo pugno l'intero documento atto pubblico nota3. In tal caso la lettura è delegabile a persona di fiducia, che dev'essere individuata ma non formalmente costituita in atto, mentre rimane necessaria la menzione dell'avvenuta diversa modalità di lettura ad opera dell'incaricato dal notaio (e alla sua presenza). La lettura deve essere integrale. Per di più all'esito dell'adozione del Codice deontologico, dovendosi indicare al termine dell'atto l'orario di chiusura dello stesso, è rilevabile, in una sequenza di atti, un tempo eccessivamente esiguo tra una stipula e quella successiva. Ciò potrebbe escludere che la lettura dell'atto sia avvenuta interamente (Cass. Civ., Sez. VI, 28023/11) o, comunque, integrare gli estremi della concorrenza sleale (Cass. Civ., sez. III, 9353/08). La condotta frettolosa, al riguardo, potrebbe costituire illecito disciplinare, integrando la violazione dell'art. 47 l.n..

Nel caso in cui tutti i comparenti sappiano e possano leggere e scrivere, si potrà rinunciare alla lettura dei soli allegati, tutti, nessuno escluso nota4, con espressa menzione in atto dell'avvenuta rinuncia.

La facoltà di omettere la lettura degli inserti è comunque rimessa al giudizio del notaio, il quale potrà procedere alla lettura integrale del documento nonostante la dispensa ricevutane. Alla lettura dovranno presenziare tutti i soggetti costituiti, ad eccezione dei fidefacienti che si siano già allontanati.

Nel caso di atto ricevuto ai sensi dell'art. 55 l.n., il notaio procederà alla lettura del testo italiano, mentre il testo straniero sarà letto dall'interprete.

Nelle ipotesi di intervento dell'interprete ex artt. 56 e 57 l.n., il soggetto che coadiuva il notaio procederà non tanto alla lettura del documento quanto alla sua traduzione nei confronti del soggetto impossibilitato a leggere personalmente l'atto.

Per quanto riguarda la lettura degli allegati tecnici, sembra consentito precisare che le parti hanno effettivamente preso visione del documento, avendolo esaminato nella sua interezza nota5.

E' utile ricordare che l'art. 51, n. 8 l.n. nel precisare l'obbligo di menzione in atto della avvenuta lettura dell'atto pubblico, impone al notaio un obbligo di comportamento gravemente sanzionato nel caso non fosse rispettato. Non basta ancora: la normativa deontologica richiede che venga altresì precisata l'ora di sottoscrizione. Al riguardo si è ritenuto che l'eventuale esiguità del tempo dedicato alla stipula ben potrebbe costituire indice di comportamento frettoloso, come tale integrante gli estremi della concorrenza sleale.
Da questo punto di vista l'obbligo (deontologico, ma non sancito da una norma di legge espressa) di indicazione dell'orario di chiusura dell'atto ha generato non poche questioni: cosa dire nell'ipotesi di plurime stipule cronologicamente ravvicinate? Se ne può dedurre il mancato rispetto dell'obbligo di indagare la volontà delle parti? Sul punto si veda Cass. Civ., Sez. II, 20787/2015.

Note

nota1

Esatto adempimento dell'operazione di adeguamento; corrispondenza tra quanto voluto dalle parti in termini negoziali e contenuto del documento; appropriazione degli effetti del negozio da parte dei comparenti, ecc..
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nota2

In merito alla contestualità del documento atto pubblico notarile, il momento della lettura e della sottoscrizione del documento assumono, insieme, valore insostituibile.
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nota3

La legge notarile è del 1913, per cui l'interpretazione della norma deve essere collegata alle reali possibilità di redazione del documento in tale periodo. Non sembra ammissibile che la redazione eseguita personalmente dal notaio con mezzo meccanico, operazione peraltro menzionata in atto, consenta la delega della lettura dell'atto pubblico.
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nota4

Particolare questione ha riguardato gli atti costitutivi di società di capitali, i cui elementi essenziali erano collocati nello statuto allegato, non letto. Confermando l'interpretazione meno conservatrice il Tribunale di Milano non ha ritenuto di sanzionare tale comportamento.
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nota5

ST. CNN 01 settembre 1978, n.450. Sulla lettura degli allegati tecnici all'atto notarile: ai sensi del D.P.R. 650/1972 appare dovuta l'allegazione del titolo di frazionamento delle particelle catastali, ad eccezione di particolari atti come ad esempio il testamento. Gli allegati devono essere letti dal notaio, salva la possibilità di rinuncia alla lettura delle parti. Rinuncia non consentita qualora le parti, o una solo di esse, non sappiano leggere e scrivere. Un problema nasce dalla lettura di un grafico o di un disegno; sembra valida sia la prassi di sottoporre il disegno all'esame delle parti, menzionando ciò, sia la prassi di dichiarare che nulla si legge perchè nulla si può leggere. Non vi è altro obbligo per il notaio. Resta ferma in ogni caso la menzione dell'avvenuta lettura, anche quando si sia trattato di esame visivo.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 450-2011/C, Dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 29, comma 1-bis della legge 52/1985 da parte di soggetto non vedente

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