L'art.
47 l.n. prescrive che
l'atto non possa essere ricevuto senza la presenza delle parti nota1. Ad integrazione di tale principio, l'art. 51, n.
3 l.n. disciplina (ai fini della redazione del documento), l'ipotesi in cui avanti al notaio intervenga un rappresentante della parte.
La norma estende ai rappresentanti l'obbligo di indicazione in atto di tutto gli elementi necessari alla corretta ed integrale costituzione
nota2.
Quindi, nel documento pubblico atto notarile, l'art. 51, n.
3 l.n. dev'essere rispettato sia per la parte sostanziale che per la parte formale
nota3.
In ogni occasione, quindi, in cui vi sia una sostituzione di soggetto che rientri nel concetto di rappresentanza
nota4, in atto devono essere riportati tutti gli elementi identificativi dei due soggetti.
La prescrizione prevista da quest'articolo riguarda unicamente il dovere di corretta documentazione notarile.
In aggiunta, quale ulteriore norma sulla redazione dell'atto, l'art. 51, n.
3 l.n. richiede che la "procura" (con cui è stato conferito il potere di intervenire in atto), rimanga annessa all'atto stesso in originale o copia (conforme debitamente rilasciata da chi ha competenza al rilascio), a meno che tale documento (in originale o copia) non sia già agli atti del notaio rogante ovvero (in base alla novellazione di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n.
179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) non risulti iscritto l'originale o una copia autentica presso il registro delle imprese.
L'obbligo di allegazione, all'atto pubblico, vale solo per il documento
"procura" volontarianota5. Detto obbligo, previsto dal n. 3 dell'art.
51 l.n. si indirizza unicamente verso l'atto pubblico, rimanendone esclusa la scrittura privata autenticata
nota6. La corretta redazione del documento atto pubblico (con necessità di allegazione) è cosa diversa dal controllo che il notaio è obbligato a svolgere in merito alla legittimazione di un soggetto ad intervenire in atto, per proprio conto o anche in nome e per conto di altri (questa verifica esula dalla forma dell'atto che il notaio deve ricevere e dall'eventuale connesso obbligo di allegazione)
nota7.
Nei confronti di un soggetto dotato di poteri rappresentativi di una società di capitali, in base alla sua collocazione nell'ambito societario, con documentale riscontro nello statuto sociale, trattandosi di una pura rappresentanza organica può non essere rispettato l'obbligo di allegazione; mentre rimane piena la necessità che il notaio accerti e verifichi puntualmente la sussistenza dei poteri, necessari per intervenire in atto.
La questione dell'allegazione o meno dell'atto di conferimento del potere di rappresentare, riguarda particolarmente la costituzione dei rappresentanti degli istituti bancari, ad esempio nell'ambito delle operazioni di mutuo
nota8.
L'indicazione in atto del codice fiscale delle parti non è richiesta dalla legge notarile ma dalle norme fiscali in materia di anagrafe tributaria
nota9.
Note
nota1
La regola posta dall'art.
47 l.n. si sintetizza nel principio della necessaria e ineludibile compresenza delle parti, avanti al notaio, in relazione alla ricezione e redazione dell'atto pubblico.
top1nota2
Questo anche ai fini dell'annotamento di tali dati sul repertorio notarile.
top2nota3
Casu,
L'atto notarile tra forma e sostanza, Roma, 1996 p. 175. "L'espressione "parti" si riferisce sia alla parte in senso formale, cioè al soggetto, persona fisica o persona giuridica, data per presente fisicamente al momento della formalizzazione del rogito, sia alla parte in senso sostanziale, vale a dire a colui che compare in atto rappresentato da altro soggetto".
top3nota4
Ad esempio anche nella negotiorum gestio.
top4nota5
Nell'ambito delle procure ulteriore differenziazione riguarda la c.d. procura institoria, che ove rilasciata serve unicamente a delimitare i poteri del soggetto preposto al ramo d'azienda.
top5nota6
In relazione al nuovo obbligo di messa a raccolta della scrittura privata autenticata autenticata, da avviare a pubblicità immobiliare o commerciale, sorge la questione se il citato obbligo previsto espressamente per gli atti pubblici non possa, per ovvia analogia, essere obiettivamente esteso alla scrittura privata autenticata che rimane, a partire da 16 dicembre 2005, necessariamente nella raccolta dell'ultimo notaio autenticante. Non solo, va sottolineato come l'estensione alla scrittura privata autenticata dell'art.
28 l.n., non può che rendere ancora più incerta la soluzione al quesito proposto.
top6nota7
E' opinione comune che l'obbligo di allegazione, sancito dall'art. 51, n.
3 l.n., non valga per le scritture private autenticate.
top7nota8
Cfr. Marchetti "I poteri di rappresentanza dei direttori di banca" in Studi e Materiali CNN; ST. CNN 16 febbraio, 1993.
top8nota9
Cfr. a tale proposito ST. CNN 16 ottobre 1997, n. 696 bis. RQ. CNN 29 settembre 1985, n. 1386.
top9Bibliografia
- CASU, L'atto notarile tra forma e sostanza, Milano, 1996
- MARCHETTI, I poteri di rappresentanza dei direttori di banca, Studi e Materiali CNN