Firme marginali (art. 51 n.12 l.n.)



Per consentire il rispetto del principio d'integrità e d'immodificabilità dell'atto pubblico notarile, il punto n. 12 dell'art. 51 l.n. prevede una procedura particolare.

In presenza di un atto pubblico che sia composto da più fogli nota1 è necessario che tutti i soggetti costituiti appongano le loro firme sui margini dei fogli ulteriori, che già non contengano le sottoscrizioni finali nota2.

Va subito sottolineata la differenza esistente tra i due tipi di sottoscrizione (finale e marginale) che mai potranno assolvere allo stesso scopo, in considerazione del fatto che il valore, loro attribuito dalla legge, è assolutamente diverso.

In effetti la sottoscrizione finale è il momento di conclusione della procedura di documentazione e di nascita del negozio.

La sottoscrizione marginale, peraltro limitabile al solo cognome e a solo alcuni dei soggetti comparsi, attiene al principio di inalterabilità e autenticità del documento e non riguarda minimamente la costruzione del negozio nota3.

La mancanza della sottoscrizione finale non impedisce la nascita del documento pubblico, la mancanza della firma marginale comporterà solo conseguenze disciplinari per il notaio.

Per la mancata previsione della sottoscrizione marginale del fidefaciente, si può affermare che se il fidefaciente non si sia già allontanato, dovrà apporre la firma marginale come gli altri soggetti. Analogo ragionamento vale anche per lo stimatore ecc..

Lo stesso principio che regola le sottoscrizioni marginali dell'atto, vale per gli allegati che dovranno essere debitamente sottoscritti da tutti gli intervenuti.

Tale operazione non è richiesta nei confronti degli allegati che abbiano la natura di documenti autentici, pubblici o registrati.

L'apposizione delle firme marginali è richiesta per evitare eventuali modifiche o sostituzioni del documento, per cui nel caso l'allegato sia normalmente reperibile in quanto già presente in un pubblico archivio o formalmente presso un pubblico ufficiale, non scatta l'obbligo della sottoscrizione marginale, che in tale ipotesi non avrebbe particolare significato.

Per converso quando l'allegato é un documento privato privo di quella "pubblicità " prevista dalle tre ipotesi del punto 12 (documento autentico, pubblico o registrato), occorre l'apposizione delle sottoscrizioni marginalinota4.

Il criterio del punto 12 non può limitarsi unicamente ai casi di atto pubblico già presente in un archivio e per questo motivo effettivamente reperibile, per cui l'operazione della sottoscrizione marginale diventerebbe superflua stante la sua facile reperibilità.

Il principio posto dalla norma ha un ulteriore significato e cioè che nei confronti di un documento atto pubblico (che possiede già tale speciale natura ), anche se rilasciato in originale, l'attività della sottoscrizione marginale non è assolutamente dovuta, in relazione, ovviamente, all'autonomo valore del documento atto pubblico allegato, nei cui confronti le parti dell'atto nulla possono aggiungere nota5.

L'attività della sottoscrizione marginale è peraltro delegabile ad alcuni dei soggetti parte formalmente presenti.

Le condizioni poste dalla legge sono che le parti intervenute eccedano il numero complessivo di sei, e che dei soggetti intervenuti più di sei sappiano o possano sottoscrivere. La delega deve provenire dai soggetti rappresentanti i diversi interessi presenti nell'atto nota6.

L'espressione usata dalla legge non sembra voler escludere la possibilità di delega in presenza di un atto in cui non vi sia una contrapposizione di interessi. Sembra invece consentire la riduzione dei soggetti incaricati della sottoscrizione marginale, a condizione che vi siano più di sei parti, che siano in grado di sottoscrivere e che, in presenza di più interessi in atto, tali posizioni - tutte - devono essere rappresentate dai soggetti delegati alla formalità.

La delega alle sottoscrizioni marginali é una facoltà che il notaio può a suo giudizio utilizzare, sussistendone tutti i requisiti.

La delega deve provenire in maniera unanime dalle parti. Anche se non espressamente prevista è consigliabile che il notaio faccia menzione dell'avvenuta delega, indicando anche i soggetti delegati. La sussistenza di requisiti alla delega è verificata ovviamente dal notaio, che se ne assume la conseguente responsabilità.

Note

nota1

Per foglio si intende un supporto tipo "uso bollo" composto da 4 facciate e contenente complessivamente 100 linee.In presenza di un supporto cartaceo diverso, l'operazione delle sottoscrizioni marginali dovrà tenere conto di tale diversità.
top1

nota2

L'operazione delle firme marginali è richiamata anche nell'ambito delle scritture private autenticate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 72 l.n.. Più in generale, in riferimento al valore dell'assenza delle firme marginali di una scrittura privata comunque sottoscritta dalle parti, è stato deciso nel senso della irrilevanza della stessa (Cass. Civ. Sez. II, 4886/07 ). Ad un differente esito ermeneutico tuttavia si sarebbe pervenuti nell'ipotesi in cui fosse stata proposta querela di falso relativamente al documento, come ben sarebbe potuto accadere nel caso in cui si fosse sostenuta la tesi della sostituzione delle pagine intermedie .
top2

nota3

Santarcangelo, La Forma degli atti notarili, Roma, 1981, p. 167.
top3

nota4

Cfr. a tale proposito Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 329.
top4

nota5

Il riferimento é ad esempio alle perizie di stima asseverate e redatte ai sensi dell'art. 2343 cod. civ. , al tipo di frazionamento approvato, ecc..

Cfr. ST. CNN 15 gennaio 1996, n. 1233 ..."Da questo punto di vista, dunque, sono da riscontrarsi due documenti: la perizia proveniente dal professionista, che è di certo documento privato, e il verbale di asseverazione della stessa, proveniente dal cancelliere, pubblico ufficiale, e come tale investita di connotati di pubblicità. La formalità del giuramento, poi, si svolge con modalità tali da far assurgere la perizia asseverata al rango di documento pubblico."..
top5

nota6

Nel caso di atti in cui non vi sia una contrapposizione di interessi, ad es. la costituzione di una società di capitali, deve essere comunque mantenuta (e quindi consentita) l'applicabilità del n. 12 dell'art. 51 l.n. .
top6

Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • SANTARCANGELO, La forma degli atti notarili, Roma, 1981

Prassi collegate

  • Procura consolare: dubbi inerenti alle sottoscrizioni con firme apposte con nome puntato e cognome per esteso, nonché alla formula di chiusura
  • Quesito n. 27-2013/DI, Conservazione a norma – modalità di apposizione delle firme delle parti – firma massiva

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Firme marginali (art. 51 n.12 l.n.)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti