Legge del 1913 numero 89 art. 1


TITOLO I Disposizioni generali
1. I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie i certificati e gli estratti.
2. Ai notai è concessa anche la facoltà di:
1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli affari di volontaria giurisdizione, riguardanti le stipulazioni a ciascuno di essi affidate dalle parti;
2° ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
3° ricevere le dichiarazioni di accettazione di eredità col beneficio dell'inventario di cui nell'articolo 955 del Codice civile (ora art. 484 c.c. 1942.), nonché gli atti di autorizzazione dei minori al commercio, a mente dell'art. 9 del Codice di commercio (l'ultimo inciso deve ritenersi abrogato per effetto di quanto disposto dall'art. 397 c.c. 1942).
Tali dichiarazioni ed atti non acquisteranno efficacia se non dal giorno in cui verranno trascritti negli appositi registri all'uopo tenuti nelle cancellerie giudiziarie;
4° procedere, in seguito a delegazione della autorità giudiziaria:
a) all'apposizione e rimozione dei sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali;
b) agli inventari in materia civile e commerciale, ai termini dell'art. 866 del Codice di procedura civile (ora art. 769 c.p.c. 1942), salvo che il pretore, sulla istanza e nell'interesse della parte, non creda di delegare il cancelliere;
c) agl'incanti e alle divisioni giudiziali ed a tutte le operazioni all'uopo necessarie;
5° rilasciare i certificati di vita ai pensionati ed agli altri assegnatari dello Stato, giusta l'articolo 402 del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074 (ora art. 374, R.D. 23 maggio 1924, n. 827).
3. I notari esercitano inoltre, le altre attribuzioni loro deferite dalle leggi.

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