Legge del 1913 numero 89 art. 4




1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 144, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124)
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai deve, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e può essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 495, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
(Articolo sostituito dall'art. 2, comma 4-septies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80)

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