Legge del 1913 numero 89 art. 5-ter


abrogato
[1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.
2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.
3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5- bis dell'articolo 5- bis, è comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.
4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati ex aequo rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3].
(Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69)

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