La necessità che in atto vi siano tutti gli elementi identificativi del soggetto pubblico ufficiale (nome, cognome, sede e distretto), che ha formalizzato le volontà delle parti, trova in materia disciplinare puntuale riscontro.
In effetti la violazione del n. 2 dell'art.
51 l.n., che appunto richiede tali estremi, é sanzionata dall'art.
137, I comma, l.n. .
Mancando totalmente i dati di comparizione e non essendovi altri elementi per l'esatta individuazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto, le conseguenze per il documento non possono essere marginali (atto nullo), secondo i principi generali dell'ordinamento.