Violazioni all'art. 51 n.2 l.n. - sanzioni -




La necessità che in atto vi siano tutti gli elementi identificativi del soggetto pubblico ufficiale (nome, cognome, sede e distretto), che ha formalizzato le volontà delle parti, trova in materia disciplinare puntuale riscontro.

In effetti la violazione del n. 2 dell'art. 51 l.n., che appunto richiede tali estremi, é sanzionata dall'art. 137, I comma, l.n. .

Mancando totalmente i dati di comparizione e non essendovi altri elementi per l'esatta individuazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto, le conseguenze per il documento non possono essere marginali (atto nullo), secondo i principi generali dell'ordinamento.

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