Menzione della scritturazione e della consistenza dell'atto (art. 51 n.9 l.n.)




Le menzioni previste dal punto n. 9 dell'art. 51 l.n. riguardano sia l'attività di materiale redazione del documento, (operazione normalmente delegabile da parte del notaio), sia l'indicazione della esatta consistenza del documento atto pubblico (espressa, secondo la legge, in fogli e pagine).

La prima indicazione, come detto, attiene alla scritturazione del documento che, sempre sotto il controllo qualificato del notaio, può essere svolta anche da un suo incaricato nota1.

La seconda mira a formalizzare l'esatta consistenza del documento, onde evitare successive alterazioni.

L'indicazione deve riguardare lo spazio occupato dall'atto sino alla formula di chiusura, con esclusione delle successive sottoscrizioni.

La legge accenna a fogli e pagine, sul presupposto che l'atto sia redatto su un foglio uso bollo nota2.

Attualmente è fatto largo uso di supporti cartacei a modulo continuo, che consentono l'utilizzo di una sola facciata (l'altra, la posteriore, generalmente è preannullata).

In tale evenienza la menzione richiesta dalla legge ai fini della indicazione della esatta consistenza del documento, dovrà tenere conto del diverso supporto utilizzato nota3.

Nel caso in cui, dopo la formula di chiusura, sia necessario procedere alla esecuzione di postille tali da aumentare lo spazio utilizzato nel documento, sarà necessario riportare ex novo l'esatta consistenza dell'atto, questo per rispettare la "ratio" del principio posto con il n. 9 dell'art. 51 l.n..

Particolare problema si presenta nel caso di atto bilingue nel caso sia di redazione col testo a fronte, sia di testi uno di seguito all'altro, nell'ipotesi che lo spazio utilizzato dai due testi non sia identico.

In tale ipotesi la prima "chiusa" dovrà tenere conto dello spazio occupato solo dal primo testo, mentre la seconda "chiusa", che potrà differenziarsi anche per altri elementi, dovrà compendiare la parte concernente il secondo testo.

Note

nota1

In merito al problema del sistema con cui l'atto pubblico è redatto, la questione di fondo è semplice. Quale che sia il sistema utilizzato, a mano, a macchina, con sistemi elettronici, misto, quello che deve essere assolutamente garantita è l'indelebilità dell'inchiostro utilizzato, o comunque, in assenza di inchiostro, che il sistema scelto fornisca le idonee garanzie di stabilità.
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nota2

Che si compone di 4 facciate, con 25 linee per ogni facciata.
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nota3

Questo anche in relazione all'imposta di bollo.
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