Ora della sottoscrizione (art. 51 n.11 l.n.)



Il punto 11 dell'art. 51 l.n. riguarda l'obbligo di indicare l'ora di sottoscrizione dell'atto, attestazione a carico del notaio e come tale coperta da fede pubblica sino a querela di falso.

La norma si indirizza unicamente agli atti di ultima volontà per atto di notaio, di cui all'art. 601 cod. civ. Si pensi al testamento pubblico, ove la previsione in parola è rafforzata dal modo di disporre dell'art. 603 cod.civ.. La mancata indicazione dell'orario di sottoscrizione è stata reputata causa di annullabilità ai sensi del II comma dell'art. 606 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 8366/12).

Per gli altri atti, l'indicazione dell'ora di sottoscrizione è rimessa al libero apprezzamento del notaio, il quale avrà ampia facoltà di riportare in atto l'esatta ora della sottoscrizione.

Le parti possono richiedere che sia indicata l'ora della sottoscrizione, come precisato dal n. 11 dell'art. 51 l.n., ma a tale richiesta non corrisponde un obbligo per il notaio di aderire al desiderio delle parti.

Diversa è la situazione relativa all'eventuale apposizione dell'ora di inizio dell'attività di documentazione, connessa a motivi tariffari non più vigenti.

Ulteriore problema è quello connesso ad alcune tipologie di atto (ad. esempio verbali societari, inventari, in cui è stata data comunicazione a più soggetti, dell'ora e del luogo delle operazioni). In relazione a tali atti è necessario, ai fini dell'idonea costruzione del documento/prova, indicare, oltre alla data al Comune ed al locus loci, anche l'ora di inizio delle operazioni.

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