Legge del 1913 numero 89 art. 5


TITOLO II Dei notari - CAPO I Della nomina dei notari

Per ottenere la nomina a notaro è necessario:
1) essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'età di anni 21;
(Numero così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 31 ottobre 2003, n. 306)
2) essere di moralità e di condotta sotto ogni rapporto incensurate;
3) non aver subìto condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore;
(Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e, successivamente, così modificato dall'art. 52, comma 1, D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249, a decorrere dal 1° giugno 2007)
4) essere fornito della laurea in giurisprudenza o della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza date o confermate da una università italiana o di titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148;
(Numero modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), L. 31 ottobre 2003, n. 306 e, successivamente, così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166)
5) avere ottenuto l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed aver fatto la pratica per diciotto mesi, di cui almeno per un anno continuativamente dopo la laurea anche dopo la cancellazione dal registro dei praticanti in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 . La pratica si effettua, dopo l'iscrizione nel registro dei praticanti, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e con l'approvazione del Consiglio. Su richiesta dell'interessato spetta al consiglio notarile la designazione del notaio presso cui effettuare la pratica. L'iscrizione nel registro dei praticanti può essere ottenuta dopo l'iscrizione all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunque completare entro trenta mesi dall'iscrizione nel suddetto registro. In caso di scadenza del suddetto termine il periodo effettuato prima del conseguimento della laurea non è computato. Il periodo anteriore al conseguimento della laurea può essere computato, ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di pratica, per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effettiva durata. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli avvocati in esercizio da almeno un anno, è richiesta la pratica per un periodo continuativo di otto mesi;
(Numero sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall’ art. 1, comma 497, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
6) avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo compiuta la pratica notarile;
6-bis) aver espletato per almeno centoventi giorni, dopo l'avvenuto superamento della prova orale, un periodo di tirocinio obbligatorio presso uno o più notai, che devono certificarne la durata. Tale periodo deve essere registrato presso i consigli notarili dei distretti in cui viene effettuato. Il candidato notaio può richiedere la designazione del notaio al presidente del consiglio notarile del distretto nel quale è stato ultimato il periodo di pratica ovvero può espletarlo presso notai dello stesso o di altri distretti, i quali lo abbiano designato direttamente. L'eventuale periodo di coadiutorato è computato quale tirocinio obbligatorio.
(Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166)
I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.
(Comma inserito dall'art. 11, comma 1, L. 18 aprile 2005, n. 62)

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