Atto notarile del cieco - conclusioni




Dalle ultime pronunce assunte dalla Suprema Corte di Cassazione in merito all'intervento del cieco (Cass.Civ., Sez. III, 12437/97 ; Cass.Civ., Sez. II, 4344/2000 ) in atto notarile, possono essere tratte alcune specifiche conclusioni.

Stante l'inconciliabilità tra le norme della legge notarile e quelle della legge n. 18 del 1975 , il notaio richiesto di ricevere un atto con una parte non vedente nota1 , dovrà applicare unicamente i principi della legge notarile, non tenendo in alcun conto la procedura di documentazione introdotta con la citata legge n. 18 nota2.

La presenza dei testimoni strumentali, previsti dalla legge notarile, rimane unicamente disciplinata dall'art. 48 l.n.. In presenza di un soggetto che non possa leggere, quale che sia l'impedimento, non si può dunque prescindere dall'assistenza dei testimoni.

Nel caso si versi in una delle ipotesi disciplinate dagli artt. 3 e 4 della legge n.18, l'atto pubblico sarà normalmente ricevuto dal notaio, quale unico soggetto competente e delegato a formalizzare nel documento atto pubblico le volontà delle parti, senza l'ausilio o la compartecipazione di nessun altro soggetto.

Nel caso di non vedente impossibilitato a sottoscrivere l'atto, la menzione della causa che impedisce la sottoscrizione sarà disciplinata dall'art. 51 n. 10 ultima parte nota3, con dichiarazione della parte, da riportare in atto.

L'atto pubblico non potrà essere sottoscritto col crocesegno (la legge notarile non prevede, in nessun caso, la sottoscrizione dell'atto col crocesegno).

Note

nota1

La condizione di non vedente è oggetto di dichiarazione della parte.
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nota2

Si tratta di un'inapplicabilità assoluta che, di fatto, esclude la possibilità di accogliere qualsiasi richiesta, in tal senso, proveniente dalla parte.
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nota3

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, il notaro deve far menzione di questa dichiarazione."
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