Atto costitutivo e statuto (società per azioni)



Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2328 cod. civ. statuto ed atto costitutivo si integrano. Secondo la riferita disposizione infatti "lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, pur quando costituisca oggetto di separato atto, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo". Sicuramente non è indispensabile la presenza dello statuto. Essenziale infatti è che l'atto costitutivo contenga tutti gli elementi essenziali la cui presenza è prevista dalla legge. Quest'ultima si occupa di conferire una disciplina di base al fenomeno societario. Sarà precisamente a questa disciplina che occorrerà fare riferimento in difetto di divergenti previsioni delle parti.

Ciò premesso, una prima questione che si è posta in esito alla riforma del 2003 è quello della forma dello statuto. V'è chi nega che esso debba assumere le vesti dell'atto pubblico nota1. Ciò sulla scorta di una duplice considerazione. Da un lato lo statuto è un atto separato rispetto all'atto costitutivo; dall'altro l'esistenza dello stesso, quale documento autonomo, non sarebbe essenziale. La stessa espressione adoperata dall'art. 328 cod. civ. (pur quando costituisca oggetto di separato atto) nonchè l'assenza di previsione della possibilità di introdurre uno statuto oggetto di separato atto in tema di s.r.l. (cfr. il modo di disporre dell'art. 2643 n. 7 cod. civ. ) deporrebbero in questo senso. In senso contrario si esprime chi ha rilevato come lo statuto altro non è se non un'integrazione dell'atto costitutivo che, come tale non potrebbe non condividerne il formalismo nota2. La discussione sul punto è stata enfatizzata. Dal punto di vista pratico lo statuto non è altro se non un allegato dell'atto pubblico e che, stante la natura dei dati che è destinato a recepire, deve essere (al pari dell'atto costitutivo) oggetto di lettura da parte del notaio. Il legislatore della riforma ha inteso sminuirne la rilevanza, addirittura, come detto, omettendo di assumerlo in considerazione nell'ambito della normativa in tema di società a responsabilità limitata. Tuttavia la prassi è di segno esattamente opposto. L'atto costitutivo infatti vale a contraddistinguere il momento della nascita della società. Lo statuto contiene le regole che costantemente la disciplinano ed in questo si ritaglia un ruolo ed una consistenza autonoma. Non si tratta di un atto a sè distinto, se con il termine "atto" si intende individuare un'unità negoziale autonoma e perfetta. Siamo piuttosto di fronte ad un'appendice dell'atto costitutivo che consiste in un documento (potendosi in tal senso utilizzare la locuzione "atto") che racchiude la disciplina dell'ente e che, dal punto di vista tecnico della redazione del rogito, è propriamente definibile come allegato ai sensi del n. 8 dell'art. 51 l.n. . La detta norma consente, in generale, che il notaio possa essere esonerato dalle parti che sappiano leggere e scrivere dal dar lettura degli allegati. Premesse queste notazioni, è comunque da riferire come anche prima della riforma del 2003 fosse viva la discussione relativa alla possibilità che il notaio non facesse lettura dello statuto alle parti che all'uopo lo avessero dispensato (in quest'ultimo senso cfr. Tribunale di Tolmezzo, 24/03/1992 ; Appello di Trieste, 28/05/1992 ; per la necessità della lettura cfr. invece Tribunale di Roma, 15/04/1993 ; Appello di Torino, 08/03/1982 ). Il nodo fondamentale era costituito dal fatto se l'atto costitutivo racchiudesse o meno tutti gli elementi essenziali che la legge (art. 2328 cod. civ. apri) vuole siano presenti ai fini della costituzione della società nota3. Non era infatti infrequente che alcuno di detti elementi (es. l'oggetto) fosse indicato soltanto nello statuto. In questa ipotesi appare chiaro che il problema diventa formale, nel senso che, in generale, i requisiti di forma che la legge pone ad substantiam actus implicano che tutti gli elementi essenziali dell'atto debbano esserne investiti. Eventuali meccanismi di relatio potrebbero riguardare aspetti secondari dell'atto, non già elementi che la legge prevede come necessari ai fini della validità del medesimo.

L'ultimo comma dell'art. 2328 cod. civ. introdotto dalla riforma del 2003 prevede che "nel caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde". La norma non è di agevole comprensione. Sicuramente un conflitto tra prescrizioni contenute nell'atto costitutivo da un lato e nello statuto dall'altro appartiene al novero delle alterazioni patologiche dell'atto. In una siffatta ipotesi dovrebbe essere consentita un'indagine volta ad accertare quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti, in modo tale da ricostruire le clausole come effettivamente volute dagli stessi. Probabilmente il legislatore ha invece voluto, stante la rilevanza esteriore del fenomeno societario, privilegiare la certezza dei rapporti giuridici. Dal momento che chi ha a che fare con la società deve essere posto in grado di conoscere le regole di funzionamento della stessa, ecco che, per tale via, i terzi sono posti in condizioni di sapere con sicurezza quali siano le clausole effettivamente operative. In questo senso giova rilevare come sia propriamente lo statuto ad essere il punto di riferimento dell'attenzione dei terzi, anche in relazione alle successive modificazioni che lo stesso abbia a riportare in conseguenza di successive deliberazioni modificative.

Note

nota1

Bertuzzi, Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti, in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, pp. 39 e ss.
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nota2

Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003, p. 18.
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nota3

Quando anche parte di tali elementi essenziali fossero contenuti nel solo statuto si rilevava come questo, ancorchè dovesse essere considerato un allegato, non potesse non essere assoggettato a lettura: cfr. Baralis-Boero, Atto costitutivo, modifiche statutarie di società di capitali e "lettura necessaria" dell'allegato statuto da parte del notaio, in nota ad Appello di Torino, 08/03/1982, in Giur. comm., 1983, vol. II, pp. 288 e ss..
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Bibliografia

  • BARALIS-BOERO, Atto costitutivo, modifiche statutarie di società di ..., Giur. comm., vol. II, 1983
  • BERTUZZI, Società per azioni:costituzione,patti parasociali,conferimenti, Milano, La riforma del dir.soc.a cura di Lo Cascio, 2003
  • CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003

Prassi collegate

  • Studio n. 5166, Il mancato adeguamento degli statuti societari alla riforma

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