Scelta dell'amministratore di sostegno



La scelta del soggetto chiamato a ricoprire l'ufficio di amministratore di sostegno deve essere ispirata esclusivamente "alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario" (art. 408 cod.civ.).
La norma prevede anzitutto che tale soggetto possa esser stato designato dall'interessato medesimo. Viene al riguardo in considerazione la designazione che sia stata preventivamente operata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata proprio in previsione dell'eventualità. E' dubbio se la scelta del (futuro) possa anche estendersi alle concrete disposizioni da assumere circa trattamenti sanitari da prestare (in senso potenzialmente favorevole, si veda Cass. Civ., Sez. I, 14158/2017).

In mancanza di scelta preventiva (ovvero, qualora sia stata espressa una scelta, in presenza di gravi motivi), il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso nota1.

Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente (cfr. Appello di Napoli, 1760/2015), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento (venendo in considerazione una disposizione c.d. post mortem), atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si veda, per la rilevanza delle indicazioni anche "in negativo", Tribunale di Milano, 3 novembre 2014.

Va osservato come sia stato ammesso che l'amministratore di sostegno, così nominato, possa essere dotato del potere di negare il consenso a trattamenti medici "salvavita" che l'interessato abbia dichiarato di ricusare (Tribunale di Modena, 5 novembre 2008 ).

Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero di un soggetto designato al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste dalla legge. In questo senso l'elencazione di cui all'art. 408 cod.civ. non contiene nessuna valenza preferenziale, essendo la discrezionalità della valutazione guidata soltanto dal criterio obiettivo della miglior protezione del beneficiario (Cass. Civ., Sez. I, 19596/11).

Assolutamente rimarchevole il fatto che, tra i soggetti indicati tra quelli preferenzialmente da scegliersi dal giudice, figuri anche "la persona stabilmente convivente". Non mancavano commentatori che si sono affrettati a manifestare l'opinione secondo la quale la disposizione costituirebbe una prima avvisaglia del riconoscimento della famiglia di fatto o, comunque della emersione di rapporti di convivenza more uxorio dall'indifferenza alla rilevanza giuridica.
Ha fatto seguito l'emanazione della legge 76/2016, che ha introdotto le unioni civili ed i contratti di convivenza. Ai sensi del comma 15 dell'art. 1 della riferita legge, "nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Curiosamente la stessa disposizione fa riferimento ad istituti che parevano desueti, dal momento che si prescrive che "l'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa."

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Possono essere nominati contemporaneamente due coamministratori di sostegno? La legge è muta sul punto. In giurisprudenza è stata data una risposta affermativa, provvedendosi ad attribuire alla madre di un figlio disabile la cura della sua persona, mentre al padre è stato contemporaneamente affidata la protezione degli interessi patrimoniali (Tribunale di Genova, 17 dicembre 2015).

Note

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La norma pare invero imperfettamente formulata, nella misura fa riferimento comunque ad un amministratore di sostegno "diverso". In tanto può essere "diverso" l'amministratore nominato dal giudice, in quanto vi sia stata preventivamente una dichiarazione di scelta da parte dell'interessato. Quando una siffatta dichiarazione manchi ("in mancanza di scelta") non può certo dirsi che il giudice abbia nominato un soggetto "diverso".
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  • Quesito n. 89-2018/C, Nomina dell’amministratore di sostegno quale esecutore testamentario

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