Tribunale di Firenze, 22 dicembre 2010. Nomina di amministratore di sostegno in previsione di uno stato di futura incapacità. Disposizioni anticipatorie intese a negare terapie di mantenimento in vita.

Può procedersi alla nomina di un amministratore di sostegno per una persona attualmente capace e non affetta da alcuna patologia nota, su designazione di quest'ultima, allo scopo di sostituirla, qualora intervenga in futuro uno stato di incapacità, una malattia allo stato terminale, una malattia o lesione traumatica cerebrale irreversibile gravemente invalidante o malattia che costringa a trattamenti invasivi e permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione. L'amministratore di sostegno, coniuge del beneficiario, è autorizzato a negare il consenso ai sanitari che lo richiedano al fine di praticare un qualsiasi trattamento terapeutico, ivi compresi, la rianimazione cardiopolmonare, la dialisi, la ventilazione e l’alimentazione forzata e artificiale; e a richiedere sempre ai sanitari l’apprestamento delle cure palliative più efficaci per annullare ogni sofferenza, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche se questi dovessero anticipare la fine della vita del beneficiario.

Commento

(di Daniele Minussi)
Che l'atto di nomina di amministratore di sostegno possa contemplare l'ipotesi di un proprio futuro stato di incapacità non è nulla più della concretizzazione del precetto normativo. La praticabilità di una nomina preventiva serve proprio a questo. Che l'amministratore possa occuparsi anche della cura della persona e delle conseguenti disposizioni afferenti all'eventuale trattamento sanitario ed alla prestazione del consenso è altrettanto scontato. Che nell'atto di nomina possano essere veicolate (sia pure in base ad un separato atto e subordinatamente all'accertamento negativo di successive volontà negative) esplicite disposizioni intese a negare il c.d. "accanimento terapeutico" e ad eventualmente disporre in positivo cure palliative che abbiano l'effetto di accorciare l'esistenza in vita invece non è per nulla scontato. Testamento biologico surrettizio?
Per un precedente, cfr. Tribunale di Modena 27 febbraio 2009.

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