Ordine di pagamento bancario effettuato per causa liberale. Quale formalismo? (Tribunale di Como, ord. n. 1771 del 4 aprile 2022)

L’ordine di pagamento impartito dal disponente alla banca non rientra tra le donazioni cosiddette “indirette”, ma costituisce una donazione tipica ad esecuzione indiretta, che, in quanto tale, è soggetta alla forma dell’atto pubblico, a nulla rilevando l’intermediazione gestoria dell’istituto di credito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Difficilmente condivisibile la pronunzia della corte di merito lariana. Come qualificare l'ordine di pagamento impartito dal titolare di un conto corrente al proprio istituto bancario in riferimento ad un'obbligazione il cui adempimento farebbe capo ad altro soggetto? Secondo il Tribunale di Como si tratterebbe di una liberalità (e fin qui la conclusione è assolutamente coerente, anche se tale classificazione postula necessariamente il difetto di qualsivoglia surrogazione nel credito, sia volontaria, sia legale). Ma di quale liberalità si tratta? Non si comprende per quale motivo la corte abbia qualificato l'esborso come "donazione diretta" sia pure ad "esecuzione indiretta": il barocchismo non è irrilevante. Riferire della fattispecie in chiave di donazione diretta infatti rende indispensabile il formalismo dell'atto pubblico, la cui mancanza genera la nullità dell'atto, esito che sarebbe evitato quando essa fosse ricondotta alla nozione di liberalità indiretta. Non si comprende, tra l'altro, come sia stato eluso il preciso disposto normativo di cui all'art. 1180 cod.civ. che si prestava efficacemente a descrivere la situazione di cui si tratta.

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