Adempimento del terzo: l'elemento causale



L'elemento causale dell'adempimento del terzo (art. 1180 cod.civ. ) può dirsi rappresentato proprio dall'adempimento dell'obbligazione che viene estinta, nel senso che, nel negozio in parola nota1, viene elevata a causa giustificativa diretta dell'attribuzione, l'esistenza di un rapporto debitorio che non intercorre direttamente tra il solvens e l' accipiens, bensì tra l' accipiens e il debitore di costui.

La causa potrebbe dirsi definita da un duplice aspetto: nell'ambito del rapporto tra solvens ed accipiens essa si configura come connotata da una ragione solutoria; relativamente al rapporto tra solvens e debitore si possono verificare due distinte ipotesi nota2 .

  1. E' possibile che il solvens subentri, in esito alla surrogazione (art. 1201 cod.civ. ), nei diritti dell' accipiens ed allora la causa si dovrà ritenere onerosa. A questo proposito occorre fare rinvio alle ipotesi di surrogazione legale o per volontà del creditore.
  2. Si può dare al contrario il caso che la corresponsione della somma all' accipiens non sia seguita da alcuna richiesta del solvens nei confronti del debitore. La gratuità dell'atto ne palesa la natura di donazione indiretta effettuata in favore del debitore medesimo (Cass. Civ., Sez. II, 1986/2016).

Nell'ipotesi sub 1) il terzo, potrà, in difetto di rimedi specifici, comunque agire nei confronti del debitore con l'azione generale di arricchimento (art. 2041 cod.civ. ). Può anche essere che il terzo, adempiendo l'altrui obbligo, abbia preventivamente concordato questa condotta con il debitore, il quale o sarà obbligato ad effettuare i rimborsi del caso ovvero verrà a compensare il debito che si viene a creare in relazione all'adempimento con un proprio credito vantato in precedenza nei confronti del terzo (eventualità in cui risalta la connessione tra adempimento del terzo e delegazione passiva di pagamento, contrassegnata dal c.d. iussum delegatorio). Si può verificare altresì che il terzo adempia allo scopo di surrogarsi al creditore nei suoi diritti o per ulteriori motivi. A questo proposito non è detto che l'adempimento del terzo, quando sia stato accettato dal creditore, determini costantemente l'estinzione dell'obbligazione: può darsi infatti che il creditore, nel ricevere il pagamento, surroghi il terzo nelle proprie ragioni creditorie ovvero che tale esito si produca di diritto, come già riferito al punto sub a) che precede. In ogni caso occorre rilevare come il mero fatto dell'adempimento del terzo non possieda l'efficacia di conferire a costui il diritto di agire nei confronti del debitore, occorrendo a tal scopo che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante (Cass.Civ. Sez.III, 23292/07 ).

In relazione all'ipotesi sub 2) si può invece prospettare che il terzo operi per spirito di liberalità verso il debitore (il genitore che paga il debito del figlio (magari con un bonifico bancario: tuttavia cfr. una voce dissonante: Tribunale di Como, ord. 1771/2022), talvolta in connessione con un acquisto oneroso effettuato da costui; il convivente che paghi una maggior parte del prezzo dell'immobile cointestato in pari misura con l'altro: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 20062/2021). Nella prassi si danno varianti spesso complesse: si pensi al caso in cui i genitori non già abbiano direttamente provveduto al pagamento nelle mani del venditore dell'immobile, bensì meramente trasferito la somma di denaro necessaria al figlio, il quale a propria volta abbia provveduto ad eseguire il pagamento parallelamente intestando il bene alla moglie (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 9379/2020). Va osservato che, dal punto di vista fiscale, la donazione indiretta in considerazione è esclusa dall'imposta di donazione ai sensi dell'art.1 comma 4 bis del d.lgs. 346/1990. A tal fine, ciò che conta è la prova del collegamento tra il pagamento e l'atto di acquisizione (cfr. Cass. Civ. Sez. V, ord. 17424/2023).

Non è escluso che vi siano ipotesi in cui le cose si complicano: come classificare il pagamento eseguito da uno soltanto tra i coniugi relativamente alle rate di mutuo cointestato? la risposta pare non essere perspicua: cfr. Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 5385/2023.

Note

nota1

La dottrina maggioritaria (Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 2000, p. 287 e Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980, p. 1125) sostiene la natura negoziale dell'atto di adempimento, sottolineando che l'attività del terzo deve essere qualificata in ogni caso come atto giuridicamente libero, nonostante si siano levate voci discordanti (Di Majo, Le modalità dell'obbligazione, in Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1986, p. 548) secondo le quali l'adempimento del terzo dovrebbe piuttosto considerarsi, alla stessa stregua dell'adempimento del debitore, quale atto avente "natura di atto reale di adempimento, ossia di atto di esecuzione di una causa preesistente".
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nota2

E' necessario inquadrare la figura dell'adempimento del terzo nella sfera dei "rapporti trilateri" (cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt.dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 440), senza per questo configurarlo come fattispecie contrattuale trilaterale, dal momento che l'adempimento può realizzarsi anche contro la volontà del creditore, il cui rifiuto è previsto solo in via eccezionale dall'art. 1180, II comma, cod. civ. . (Così Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 604, che qualifica più propriamente l'atto di adempimento come negozio unilaterale).
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • DI MAJO, Delle modalità dell'obbligazione, Bologna-Roma, Comm. Scialoja-Branca, 1986
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980

Prassi collegate

  • Quesito n. 70-2016/T, Conferimento azienda a liberazione della quota di partecipazione altrui, adempimento del terzo, conferimento non proporzionale
  • Studio n. 557-2015/C, L’intervento del terzo nell’adempimento dell’obbligazione altrui

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