Causa della rinunzia abdicativa



Con la rinunzia abdicativa un soggetto abbandona il proprio diritto puramente e semplicemente, determinandone l'estinzione, senza che abbia correlativamente luogo alcuna successione o trasferimento ad altri: la causa deve essere ricercata nel mero intento di dismettere il diritto nota1 .

Secondo un'opinione sorta in dottrina lo schema causale della rinunzia sarebbe piuttosto variabile: dovrebbe, cioè, essere combinato con la causa del contesto negoziale in cui essa viene a collocarsinota2 . Giova a tal proposito rilevare che spesso la rinunzia non già si pone come atto isolato. Essa viene sovente ad assumere la portata di un semplice componente di un più ampio quadro di rapporti tra le parti. Il punto, tuttavia, non sembra possedere rilevanza autonoma rispetto al problema in generale evocato dal tema del collegamento negoziale. Anche quando la rinunzia è soltanto uno di una serie di atti funzionalmente collegati e intesi a produrre un risultato finale programmato, essa è contraddistinta da una causa semplicemente abdicativa. In questo senso la tesi della neutralità causale della rinunzia non può dirsi avere pregio intrinseco, se non nella misura in cui sottolinea la difficoltà di giustificare un atto che, sprovvisto del formalismo proprio della donazione (cfr. anche Cass. Civ., Sez. II, 482/2013), ha quale risultato quello di dismettere un diritto senza corrispettivo (provocando l'arricchimento di un altro soggetto). Il problema è tuttavia mal posto: il richiamo al difetto della forma propria delle liberalità è incongruente nella misura in cui non si tratta di incrementare il patrimonio altrui in difetto di controprestazione, bensì di meramente abbandonare il proprio diritto. L'eventuale effetto incrementativo del diritto è una conseguenza soltanto indiretta di un atto che ha quale effetto la semplice estinzione del diritto.

Quali sono a ben vedere le conseguenze della rinunzia?

Si pensi a Tizio, titolare del diritto di usufrutto su un appartamento in Roma, Via Appia, la cui nuda proprietà spetta a Caio. Se Tizio rinunzia puramente e semplicemente all'usufrutto vitalizio che vanta sul bene, Caio ne  diviene proprietario pieno. Questo non già perché il diritto di Tizio sia stato trasferito a Caio: la rinunzia dell'usufrutto ha quale conseguenza l'estinzione del medesimo senza che vi sia successione o acquisto a titolo derivativo. Caio può dirsi pieno proprietario in forza del principio dell'elasticità della proprietà. Vi è chi ha, a tal proposito, evocato un'immagine icastica:  l'usufrutto che gravava la (nuda) proprietà è stato paragonato ad una molla compressa da un peso (l'usufrutto). Una volta tolto il peso (con la rinunzia all'usufrutto) la molla ha modo di riespandersi in virtù della propria intrinseca elasticità.

Si possono ipotizzare anche altri esiti, quali ad esempio l'acquisizione al patrimonio dello Stato della proprietà del bene immobile, ai sensi dell'art. 827 cod.civ., norma che prevede questo effetto in conseguenza della vacanza dell'immobile, escludendo che divenga res nullius.

Ciò che è assolutamente necessario chiarire è che gli effetti in discorso (riespansione della proprietà, acquisizione al patrimonio statale dell’immobile) non sono da porre in relazione con l'intento negoziale: l'unico effetto di tal specie proprio della rinunzia abdicativa è quello di mera estinzione del diritto che ne è oggettonota3 .

Note

nota1

Bozzi, voce Rinunzia, in N.sso Dig.it., XV,Torino, 1968, p.1147.
top1

nota2

Giorgianni, voce Causa, in Enc.dir., VI, p.565 e Palermo, Funzione illecita ed autonomia privata, Milano, 1970, p.133.
top2

nota3

In questo senso anche Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.Giur.Treccani, p.6.
top3

Bibliografia

  • BOZZI, voce Rinunzia (dir. pubbl. e priv.), N.mo Dig. it.
  • GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), Enc. Dir.
  • PALERMO, Funzione illecita ed autonomia privata, Milano, 1970

Prassi collegate

  • Quesito n. 1113-2014/C, Preliminare di rinunzia

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Causa della rinunzia abdicativa"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti