Adempimento del terzo



L'art. 1180 cod. civ. contempla il caso dell'adempimento del terzo che ha luogo quando un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente il pagamento di quanto dovuto al creditore o quella diversa prestazione che fosse stata dedotta in obbligazione.

Prescindendo dal caso in cui, avendo la prestazione natura infungibile, il creditore ha uno specifico interesse che venga effettuata dal debitore in persona (es.: Tizio, abile artista, si è obbligato nei confronti di Caio ad affrescare una stanza), risulta irrilevante che l'adempimento proceda direttamente dal debitore piuttosto che da un terzo nota1.

Ne segue che, mentre nel primo caso il creditore può legittimamente opporsi a che la prestazione infungibile venga eseguita da un terzo, nel secondo invece l'adempimento del terzo può avvenire anche contro la volontà del creditore. Nel prevedere questa regola l'art. 1180 cod. civ. ha tuttavia stabilito che, qualora il debitore abbia manifestato la propria opposizione rispetto a tale condotta del terzo, possa il creditore rifiutare a buon diritto l'adempimento offertogli dal terzo nota2. In ogni caso tale rifiuto da parte del creditore non deve essere contrario a buona fede e correttezza, condotta sindacabile da parte del giudice ogniqualvolta il terzo deduca l'abusività della condotta del creditore (Cass. Civ. Sez.II, 2207/2013).

Quali sono le conseguenze rispettivamente di un illegittimo rifiuto del creditore a ricevere l'adempimento del terzo nella prima eventualità e di un'ipotetica accettazione dell'adempimento pur quando il debitore avesse manifestato la propria opposizione?

Per quanto attiene alla prima ipotesi, indubbiamente sarebbe possibile da parte del debitore fare riferimento alle norme relative alla mora del creditore nota3 (art. 1206 cod. civ. : nel caso di rifiuto del creditore di ricevere la prestazione il terzo potrà procedere all'offerta reale ed alla sua convalida), non senza rilevare che il debitore potrebbe anche non conoscere l'iniziativa del terzo o, pur conoscendola, potrebbe non aver espresso nessuna volontà né per approvarla né per opporvisi.

Se invece il creditore accetta l'adempimento del terzo pur quando il debitore si sia opposto, non si produce alcuna conseguenza. Il creditore è infatti libero (l'art. 1180 cod. civ. a tal proposito contiene l'espressione "può rifiutare" significativa dell'attribuzione di una facoltà) di accettare o rifiutare. Il debitore non ha la possibilità di necessitarlo giuridicamente a rifiutare l'adempimento del terzo, a meno che non offra lui medesimo di soddisfare direttamente l'interesse del creditore stesso nota4. Il che vuol dire che l'eventuale interesse del debitore ad adempiere personalmente è sempre soltanto un interesse di fatto, essendo rilevante per il diritto soltanto l'interesse del creditore ad ottenere l'adempimento.

Qual è la natura giuridica dell'adempimento del terzo?

Diversamente rispetto a quanto si è detto in relazione alla condotta adempiente del debitore (qualificata come atto dovuto), deve dirsi per l'adempimento del terzo, il quale é certamente un atto libero. Secondo l'opinione prevalente nota5 esso avrebbe natura negoziale, giungendosi ad affermare la consistenza di accordo bilaterale: nel terzo occorrerebbe non solo la consapevolezza di adempiere un debito altrui, bensì anche la volontà diretta a questo risultato, vale a dire il c.d. animus solvendi nota6 (Cass. Civ. Sez. III, 2354/77 ). La considerazione dell'adempimento del terzo come atto negoziale implica da un lato la necessità nel solvens della capacità legale di agire (non semplicemente della capacità naturale), dall'altro della rilevanza dell' elemento causale, in una qualche misura definibile come variabile. Il punto, a cagione della rilevanza, viene trattato partitamente.

E' possibile che l'adempimento non riguardi l'intero debito, ma sia parziale (Cass. Civ. Sez. I, 6728/88 ): parimenti parziale può essere la conseguente surrogazione. A questo proposito è notevole osservare che l'art. 1205 cod. civ. prevede che il terzo surrogato ed il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.

Giova in ogni caso rilevare che l'adempimento (concreto) dell'obbligo altrui non va confuso con la promessa di adempiere un obbligo altrui (ciò che evoca le figure dell'accollo, dell'espromissione o della delegazione passiva).

In tanto si può parlare di adempimento del terzo, in quanto vi sia un atto materiale di esecuzione della prestazione e non l'assunzione di un mero obbligo concernente la futura esecuzione della prestazione. Si prenda ad esempio la delegazione passiva, contrassegnata da due varianti: la delegazione di debito (o promittendi ) e quella di pagamento (o solvendi )

Nella delegatio solvendi si ha, analogamente al caso della figura di cui all'art. 1180 cod. civ. , l'esecuzione materiale dell'adempimento da parte del delegato.

Nella delegatio promittendi si ha invece l'insorgenza di un nuovo vincolo obbligatorio tra creditore e soggetto delegato.

Analoga distinzione potrebbe esser riferita alla figura dell'adempimento del terzo: all'adempimento diretto di cui all'art. 1180 cod. civ. , del quale si é riferito, si potrebbe contrapporre il c.d. adempimento indiretto del terzo (fenomeno simmetrico a quello della delegatio promittendi ) che si verifica quando il terzo stipula con il creditore un accordo novativo, una datio in solutum o una compensazione (nel qual caso l'effetto estintivo si determina per il debitore originario comunque senza alcuna sua partecipazione, coerentemente con quanto detto circa l'irrilevanza dell'interesse del debitore).

Note

nota1

Nicolò, L'adempimento dell'obbligo altrui, in Raccolta di scritti, vol. II, Milano, 1980; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 453.E' addirittura possibile che il terzo faccia fronte all'obbligo del socio di versare la propria quota di capitale sottoscritto in fase di aumento del capitale di una società a base capitalistica (Cass. Civ. Sez. I, 3577/05 ).
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nota2

Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 603.
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nota3

In tal senso Breccia, op. cit., p. 437.
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nota4

Analogamente Galgano, Diritto civile e commerciale, vol . II, Padova, 1990, p. 39; Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 285.
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nota5

Nicolò, op. cit., p. 1125; Bianca, op. cit., pp. 286 e 287. Contra Di Majo, Le modalità dell'obbligazione, Milano, 1986, p. 548. L'A. parla di "atto reale di adempimento", ossia di atto di esecuzione di una causa preesistente.
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nota6

Così Bianca, op. cit., p. 283; Castronovo, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 40.
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Bibliografia

  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • CASTRONOVO, Delle obbligazioni in generale, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • DI MAJO, Le modalità dell'obbligazione, Milano, 1986
  • GALGANO, Diritto commerciale, Bologna Roma, II, 1990
  • NICOLO', L'adempimento dell'obbligo altrui, Milano, Raccolta di scritti, II, 1980.

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