Si è riferito della remissione (art.
1236 cod.civ. ) anche come di un
atto a struttura variabile: alcune volte unilaterale, altre volte bilaterale
nota1 .
La remissione non sarebbe inoltre soggetta a particolari formalismi (Cass. Civ. Sez. II,
5260/83 ),
potendo intervenire anche tacitamente nota2. Prescindendo dalla specifica disamina che verrà compiuta in tema di remissione tacita, giova osservare che ciò che conta è che sia chiaramente desumibile, anche da una condotta concludente, la volontà di operare la remissione
nota3 (Cass. Civ. Sez. III,
12765/98 ).
Da questo punto di vista è indispensabile distinguere la remissione da ulteriori condotte, anche di natura dichiarativa, che producono effetti differenti. Si pensi al c.d.
pactum de non petendo, che consiste nella convenzione tra debitore e creditore con la quale quest'ultimo si obbliga a non instare per il pagamento del debito e per la eventuale correlativa esecuzione sui beni del debitore, ferma restando la sussistenza del diritto di credito. In concreto può essere difficile distinguere le due figure: si pensi al caso del creditore
che si obblighi a restituire il titolo che incorpora il credito. Come apprezzare tale accordo negoziale, la cui pratica attuazione integrerebbe gli estremi di cui all'art.
1237 cod.civ. ? (Cass. Civ. Sez. I,
5646/94).
La variabilità investe anche l'elemento causale della remissione.La
causa remissoria può essere qualificata come
neutra nota4. La remissione potrebbe infatti essere inserita in un contesto di pattuizioni più ampie (Cass. Civ. Sez. I,
2921/95), svolgendo una funzione
lato sensu solutoria; potrebbe altresì configurare una
donazione indiretta nota5 (Cass. Civ. Sez. I,
3286/76). Nonostante quanto detto circa la necessità che l'intento di operare la remissione emerga chiaramente, non è comunque indispensabilmente richiesto nel remittente l' animus donandi
nota6 (Cass. Civ. Sez. II,
3559/76).
Note
nota1
Colagrosso, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948, p. 79 e ss.; Longo, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950, p. 246 e ss; Giorgianni, voce Causa (dir.priv.), in Enc.dir., vol. VI, 1960, p. 565.
top1nota2
Zaccaria, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1186; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. III, Milano, 1959, p. 514.
top2nota3
Si esprimono in questi termini Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 473; Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 712; Segni, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972, p. 191.
top3nota4
In tal senso Tilocca, voce Remissione del debito, in N.sso Dig.it., vol. XV, p. 398; Rescigno, La remissione del debito, in Banca, borsa e titoli di credito, vol. I, Padova, 1956, p. 586; Carnelutti, La remissione del debito, in Riv.dir.priv., 1958, p. 236.
top4nota5
Così Mosco, Onerosità gratuita degli atti giuridici con particolare riferimento ai contratti, Milano, 1942, p. 296; Allara, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952, p. 259; Recupero, Remissione del debito e donazione liberatoria nel quadro della liberalità giuridica, in "Temi"- Rivista di giurisprudenza italiana, 1955, p. 90 e ss.
top5nota6
Analogamente Matteucci, La remissione del debito, in Riv.dir.civ., vol. I, 1957, p. 477.
top6Bibliografia
- ALLARA, Le fattispecie estintive del rapporto obbligatorio, Torino, 1952
- CARNELUTTI, La remissione del debito, Riv.dir.priv., 1958
- COLAGROSSO, Teoria generale delle obbligazioni e dei contratti, Roma, 1948
- GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), Enc. Dir.
- LONGO, Diritto delle obbligazioni, Torino, 1950
- MATTEUCCI, La remissione del debito, Riv.dir.civ., I, 1957
- MOSCO, Onerosità e gratuità degli atti giuridici , Milano, 1942
- RECUPERO, Remissione del debito e donazione liberatoria nel quadro della liberalità giuridica, "Temi"- Rivista di giurisprudenza italiana, 1955
- RESCIGNO, La remissione del debito, Padova, Banca, borsa e titoli, 1956
- SEGNI, Autonomia privata e valutazione legale tipica, Padova, 1972
- TILOCCA, Remissione del debito, N.sso Dig.it., XV, 1968
- ZACCARIA, Padova, Comm. breve cod.civ. di Cian-Trabucchi, 1984
Prassi collegate
- Quesito n. 617-2013/C, L’interesse delle parti di modificare la causa del contratto di vitalizio assistenziale