La cessione del credito (art.
1260 cod. civ. ) consiste nell'accordo in forza del quale
il creditore (cedente) trasferisce ad un terzo (cessionario) il proprio diritto di credito nei confronti del debitore (ceduto).La
struttura della cessione ha carattere bilaterale nota1. Cedente e cessionario sono le uniche parti dell'accordo, nel quale il debitore ceduto costituisce soltanto il termine di riferimento soggettivo ai fini della
notificazione dell'intervenuta cessione
nota2. Detta notificazione, alternativamente alla
concreta conoscenza del debitore del perfezionamento della cessione stessa, svolge una funzione della quale si parlerà a tempo debito, comunque estranea al congegno di perfezionamento dell'atto di cessione
nota3. D'altronde, come è evidente, usualmente per il debitore non rileva avere un certo creditore piuttosto di un altro.
In genere si può riferire della cessione del credito come di
un contratto consensuale nota4: di accordo cioè che, in omaggio al generale principio di cui all'art.
1376 cod. civ. , si perfeziona in forza del semplice consenso idoneamente scambiato fra creditore cedente e terzo cessionario ( Cass. Civ. Sez. III
2608/87 ; Cass. Civ. Sez.III,
1312/05 ). Non occorrono, salvo quanto si dirà in relazione all'aspetto causale variabile della cessione, particolari formalismi ovvero condotte materiali, quali la consegna del documento, che si configura come un obbligo attinente ad un contratto già perfezionato (art.
1262 cod. civ. ).
Quanto all'
elemento causale la cessione del credito si configura come una
convenzione a causa variabile nota5. Essa può infatti intervenire a
titolo oneroso o a
titolo gratuito. Si avrà pertanto cessione
a titolo di vendita, di permuta, di donazione, a scopo di garanzia ( Cass. Civ.
Sez. I
3421/77 ). La cessione può anche avere luogo
solvendi causa (unitamente ad altre figure quali il mandato all'incasso, dalla quale tuttavia si differenzia nettamente : cfr. Cass. Civ. Sez. I
6882/97 ; Cass. Civ. Sez. I
9030/95 ), configurando una ipotesi di
datio in solutum . Quando si verifica quest'ultima eventualità l'art.
1198 cod. civ. prevede una peculiare disciplina che tiene conto sia delle particolarità del meccanismo reale della
datio in solutum sia degli effetti delle due modalità di cessione (
pro soluto o
pro solvendo ).
La norma prevede infatti che, quando non risulti una diversa volontà delle parti, l'obbligazione si estingua solo in forza dell'effettiva riscossione del credito da parte del creditore. La regola vale anche quando la cessione intervenga mediante girata di un titolo di credito ( Cass. Civ. Sez. II
9827/92 ).
La variabilità della causa della cessione determina una parallela variabilità dei vincoli formali dell'atto con il quale si perfeziona nota6.
Se la cessione interviene a titolo liberale risulterà indispensabile l'atto pubblico effettuato alla presenza di due testimoni (a meno che, configurando una donazione di modico valore, non possa applicarsi l'art.
783 cod. civ. ), se essa viene stipulata a titolo transattivo la forma per iscritto sarà stabilita
ad probationem (venendo ad assumere il vincolo formale proprio del negozio di transazione: art.
1967 cod. civ. )
nota7. Va rilevato che, ai sensi del D.l.
35/13, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con il quale sono stati adottati provvedimenti urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,
è stata istituita una peculiare disciplina non soltanto affinchè si provveda a finalmente estinguere i crediti "certi, liquidi ed esigibili" vantati nei confronti della p.a., ma si è prevista anche una modalità speciale di cessione dei detti crediti per il tramite della piattaforma elettronica già istituita per gli scopi di cui al III comma dell'art.
art.120 quater del T.U. in materia bancaria e creditizia (cfr. l'art.
8 del D.l. citato). Va tuttavia rimarcato come con d.l. 24 aprile 2014 n.
66 il comma I e II del citato art.8 sono stati abrogati, unitamente al comma II bis dell'art.9.
Occorre altresì notare che
la cessione può riguardare un credito incorporato in un titolo. In tal caso la cessione assume la forma dell'atto di trasferimento del titolo di credito, secondo la legge di circolazione che è propria rispetto al medesimo (ad es. la girata di una cambiale).
Note
nota1
In tal senso, tra gli altri, cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 591. Contra Marani, Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti, Modena, 1977, pp. 12 e ss., il quale parla di negozio plurilaterale e configura la partecipazione del debitore ceduto come essenziale per la perfezione del negozio di cessione. Si veda anche Corte Cost.,
95/06 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione agli artt.
2 ,
3 e
41 Cost. con riferimento alla struttura meramente bilaterale della cessione di cui al I comma dell'
art.1260 cod.civ. nonchè del II, III e IV comma dell'
art.58 del T.U. in materia bancaria e creditizia (D.Lgs.
385/93 ), struttura che si differenzia rispetto a quella propria della cessione del contratto (
art.1406 cod.civ. ) .
top1nota2
Analogamente Franceschelli, Appunti in tema di cessione dei crediti, Napoli, 1957, pp. 14 e ss., Bianca, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 287. In particolare quest'ultimo A. osserva che il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto ma non del contratto di cessione, poichè non assume alcun diritto o obbligo che abbia titolo nel contratto.
top2nota3
Conforme Breccia,
Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., vol. XIII, t. 3, Torino, 1999, p. 777.
top3nota4
Così Bianca,
Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p. 579; Zaccaria, Della cessione dei crediti, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1200.
top4nota5
In tal senso Perlingieri, voce
Cessione dei crediti, in Enc. giur. Treccani, pp. 4 e 5 e Panuccio,
La cessione volontaria dei crediti, Milano, 1955, p. 19. Questi A. ravvisano nello stesso interesse al trasferimento del credito la causa che caratterizza come tale il contratto di cessione.
top5nota6
Così Bianca, Diritto civile, cit., p. 589.
top6nota7
Conformi Perlingieri,
op.cit., p.8, Mancini,
Cessione dei crediti, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, 1984, p. 385.
top7Bibliografia
- BIANCA, Delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320), Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, vol. IV, 1999
- FRANCESCHELLI, Appunti in tema di cessione dei crediti, Napoli, 1957
- GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
- MANCINI, Cessione dei crediti, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Rescigno, vol. IX, 1984
- MARANI, Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti, Modena, 1977
- PANUCCIO, La cessione volontaria dei crediti, Milano, 1955
- PERLINGIERI, Cessione dei crediti, Enc. giur. Treccani, VI, 1988
- ZACCARIA, Della cessione dei crediti, Padova, Comm.breve al cod.civ., 1994
Formulari clausole contrattuali
Prassi collegate
- Risoluzione N. 17/E, Ambito soggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva, e commento CNN Notizie, Imposta sostitutiva sui finanziamenti: non rileva la qualifica del cessionario del credito
- Provv. Prot. 165110, Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
- Quesito n. 566-2015/C, Pubblicità ex art. 58 t.u.b. e art. 29, comma 1 bis, l. 52/85
- Quesito n. 159-2015/C, Cessione di crediti vantati nei confronti di più pubbliche amministrazioni
- Quesito n. 226-2015/I, Cessione di crediti derivanti da appalto pubblico e requisiti del cessionario
- Quesito n. 231-2012/I, Applicabilità dell’art. 58 TUB
- Quesito n. 230-2011/I, Conferimento di rapporti giuridici in banche ex art. 58 t.u.b., perizia di stima
- Risoluzione N. 278/E, Trattamento tributario ai fini dell'imposizione indiretta al contratto di cessione dei crediti