La donazione indiretta


Nell'ambito della categoria del negozio indiretto, speciale rilevanza possiede la donazione indiretta. A differenza di quanto si può riferire per la donazione (diretta), il cui perfezionamento richiede a pena di nullità (art. 782 cod. civ.) l'atto pubblico alla presenza di due testimoni, ai fini della validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dalla norma citata, è sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare il fine liberale. L'art. 809 cod. civ. infatti nel richiamare per esse l'applicabilità del le norme sulle donazioni, non menziona il predetto art. 782 cod. civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 27050/2018).

Vengono in considerazione fattispecie negoziali a causa variabile (quali l'adempimento del terzo: art. 1180 cod. civ.), la stipulazione di contratti a favore di terzo (soprattutto quelli in cui la prestazione deve essere eseguita dopo la morte dello stipulante ex art. 1412 cod.civ.), situazioni quali l'intestazione di un bene a nome altrui (o anche la contestazione di un immobile con il coniuge effettuata con denaro personale di uno solo: Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. 14740/2022; Cass. Civ., Sez. III, 24160/2018; ciò quand'anche si trattasse di denari erogati dai genitori al figlio coniugato in comunione legale: Cass. Civ., Sez. VI-II, 19537/2018 nota1), la vendita effettuata a prezzo simbolico. Anche la costituzione di un trust può essere piegata a tale fine, quando al trustee venga conferito l'incarico di fare consegna del compendio ai beneficiari dopo la morte del disponente (Cass. Civ., Sez. Unite, 18831/2019; Cass. Civ. Sez. II, ord. n. 5073/2023). Spesso l'attribuzione viene inoltre attuata, quale effetto indiretto, per il tramite di un atto negoziale la cui causa è onerosa (talvolta tale in relazione alla figura di un soggetto terzo, non destinatario della liberalità). Si badi che la donazione indiretta corrisponde alla reale intenzione delle parti e non ha a che fare con il fenomeno della simulazione. Ulteriore aspetto rilevante è quello della sottoposizione della donazione indiretta all'obbligazione collatizia tra coeredi (art.737 cod.civ.) e, in relazione al computo della porzione legittima, a quello della imputazione ex se di cui all'art. 564 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, 23260/2019).

Non configura donazione indiretta la girata apposta ad una cambiale donandi causa. Il fatto che sul titolo non possa darsi conto della natura liberale dell'attribuzione del diritto che vi si trova incorporato non fa pertanto venir meno i requisiti formali dell'atto pubblico (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23127/2021).

Note

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Che la sorte di quanto acquistato sia di essere ricondotto alla comunione legale non è invero pacifica: cfr. in senso inverso Cass. Civ. Sez. I, 15778/00; nonché Cass. Civ., Sez.I, 1630/2015 nell'ipotesi di pagamento soltanto parziale del prezzo.
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