Forma della rinunzia all'eredità



L'art. 519 cod.civ. prevede che la rinunzia all'eredità deve essere effettuata mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. Si tratta pertanto di un atto negoziale formale ad substantiam actus nota1. E' appena il caso di rilevare come analogo formalismo, ai sensi dell'art. 1392 cod.civ., deve riguardare l'eventuale procura che fosse stata conferita al riguardo (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 444/11 che ha sancito la sanzionabilità del notaio (si veda anche Cass. Civ., Sez. Unite, 25457/2017) che abbia utilizzato in allegazione procure perfezionate per mera scrittura privata). La dichiarazione di rinunzia che fosse stata fatta difformemente rispetto alle predette prescrizioni non potrebbe non essere considerata nulla. Non ha dunque senso parlare di rinunzia tacita, non esistendo una simmetria rispetto alla figura della accettazione tacita d'eredità (la quale ha una valenza giuridica difforme dall'accettazione espressa, parimenti atto formale: atto giuridico negoziale quest'ultima, mero atto scaturente dalla tipizzazione legale di alcune condotte l'accettazione tacita). Così anche una revoca tacita della rinunzia sarebbe inammissibile (Cass. Civ., Sez.II, 21014/11).

Secondo l'opinione prevalente nota2 differenti sarebbero invece le conseguenze del difetto degli adempimenti pubblicitari susseguenti (vale a dire l'inserzione nel registro delle successioni). A questo riguardo si parla nota3 di inopponibilità dell'atto abdicativo ai terzi nonché del risarcimento del danno da parte del notaio o del cancelliere inadempienti. In ogni caso è il creditore ereditario onerato della prova in ordine alla mancata esecuzione della formalità pubblicitaria (Cass. Civ., Sez. III, 3346/2014).

Che cosa riferire circa l'eventuale possibilità di una rinunzia presunta? Parte della dottrina evoca con questa locuzione la perdita del diritto di accettare che si verifica in relazione agli eventi di cui agli artt. 481 e 487 cod.civ. nota4.

La prima norma prevede che al chiamato possa essere imposto dall'autorità giudiziaria, su impulso di chiunque vi abbia interesse, un termine entro il quale costui dichiari se intende o meno accettare l'eredità (actio interrogatoria). Nel caso di inerzia del chiamato, che non compie la dichiarazione di accettazione nel tempo previsto, il diritto di accettare viene perso. L'art. 487 cod.civ. prevede invece che ogniqualvolta il chiamato all'eredità, il quale non si trovi nel possesso dei beni ereditari, abbia compiuto l'inventario non preceduto da dichiarazione di accettazione beneficiata, occorre che questa sia fatta nei quaranta giorni che seguono al perfezionamento dell'inventario. In difetto di ciò si produce, come nell'ipotesi sopra riferita, la perdita del diritto di accettare l'eredità da parte del chiamato.

A ben vedere si tratta di casi assimilabili alla rinunzia soltanto quanto all'effettonota5. Non sono in gioco condotte negoziali, bensì semplici comportamenti ai quali la legge collega una determinata efficacia (la perdita del diritto di accettare) senza che vi sia alcuna possibilità di dar conto di un differente intento. Per di più non si vede quale sarebbe l'oggetto dell'eventuale impugnativa: non v'è infatti alcun atto di rinunzia (bensì una mera situazione di fatto, un semplice contegno omissivo: il non aver compiuto la dichiarazione di accettazione entro il termine assegnato dal giudice ovvero dalla legge). Non sarebbe pertanto possibile introdurre né una domanda di annullamento per incapacità di agire ovvero in relazione a un vizio della volontà, né dar corso ad una revoca ex art. 525 cod.civ. .

Note

nota1

Cass. Civ., Sez. II, 4274/2013. Cfr. Ferrero-Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.I, Padova, 1994, p.379.
top1

nota2

Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972, p.446.
top2

nota3

Si veda Cicu, Successioni per causa di morte; Parte generale, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1961, p. 211.
top3

nota4

In questo senso Ferrero-Podetti, op.cit., p.395.
top4

nota5

Analogamente Capozzi, Successioni e donazioni, t.1, Milano, 1983, p.213.
top5

Bibliografia

  • CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983
  • FERRERO-PODETTI, La rinuncia all'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • MESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1972

Prassi collegate

  • Quesito n. 260-2014/A, Australia (South Australia) – Volontaria giurisdizione: rinuncia all’eredità devoluta a minore
  • Quesito n. 85-2014/A, Romania – successioni: rinuncia all’eredità

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Forma della rinunzia all'eredità"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti