Cass. civile, sez. III del 2011 numero 444 (11/01/2011)





Contiene un duplice profilo di infondatezza la tesi prospettata dal notaio secondo cui la rinuncia all’eredità potrebbe anche essere effettuata mediante scrittura privata autenticata: detta affermazione, infatti, oltre che confliggente con il disposto degli artt. 519 e 525 c.c., risulta in contrasto con la notevole incidenza riconducibile all’atto nei confronti dei chiamati all’eredità e ai creditori. Ne consegue che la condotta posta in essere dal notaio configura una responsabilità professionale di quest’ultimo sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

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