Procura a far rinunzia all'eredità per scrittura privata autenticata? Punibilità disciplinare del notaio a fronte di condotte non legalmente tipizzate. (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 25457 del 26 ottobre 2017)

La sanzione dell'avvertimento prevista dall'art. 136 della legge notarile, come modificato dal D.Lgs n. 249/2006, è posta a tutela dei medesimi beni giuridici garantiti dall'art. 147 della legge notarile, ma per fattispecie meno gravi, come per i comportamenti occasionali o isolati di cui alla lettera b) della disposizione citata ovvero per condotte che riconducibili alle lettere a) e c) della medesima norma, siano caratterizzate dalla lievità. Né il disposto dell'art. 136 della legge notarile può essere letto come limitato alla sfera di operatività dell'art. 144 della legge notarile, perché il concetto di maggiore levità del fatto è ontologicamente diverso dall'ipotesi attenuata dell'illecito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Vige o meno il principio di tassatività con riferimento alle sanzioni disciplinari che possono essere irrogate al notaio? Secondo la S.C. la risposta è negativa. Il testo dell'art. 147 l.n. (siccome riformato nel 2006) contempla la punizione del notaio in tre distinti casi. Vengono in considerazione la compromissione della dignità e della reputazione personale e del decoro nonché prestigio della classe notarile, la violazione non occasionale delle norme deontologiche e, da ultimo, l'illecita concorrenza. Nel caso di specie il notaio aveva ricevuto un atto pubblico di revoca di una procura generale al quale era stato allegato un documento (consistente nel testo della procura da revocare) in lingua spagnola, senza traduzione in lingua italiana. Successivamente lo stesso notaio aveva autenticato la sottoscrizione apposta ad una procura che conferiva i poteri per fare rinunzia all'eredità (che deve parimenti rivestire la forma pubblica: cfr. Cass. Civ., Sez. III, n. 444 in data 11 gennaio 2011). La contestazione ha dato luogo all'irrogazione dell'avvertimento, a fronte di illeciti disciplinari considerati "lievi". A dire il vero ci sarebbe stato da dubitare della validità della procura, che, ai sensi dell'art. 1392 cod.civ., avrebbe ben potuto essere considerata nulla.

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