Cass. Civ., Sez. III, n. 444 in data 11 gennaio 2011. La procura ad effettuare rinunzia all'eredità non può esser fatta per scrittura privata autenticata.

Contiene un duplice profilo di infondatezza la tesi prospettata dal notaio, allo scopo di giusitifcare l'allegazione di due procure nella forma della scrittura privata autenticata, secondo cui la rinuncia all’eredità potrebbe anche essere effettuata mediante siffatta forma. Detta affermazione, infatti, oltre che confliggente con il disposto degli artt. 519 e 525 c.c., risulta in contrasto con la notevole incidenza riconducibile all’atto nei confronti dei chiamati all’eredità e ai creditori. Ne consegue che la condotta posta in essere dal notaio configura una responsabilità professionale di quest’ultimo sanzionabile dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia, assolutamente condivisibile, fa leva sul principio di forma per relationem di cui all'art. 1392 cod.civ. onde sancore l'indispensabilità dell'atto pubblico per la procura funzionale all'espressione di fare rinunzia all'eredità. Da tale asserto non può che seguire la sanzionabilità della condotta del notaio che non abbia rispettato il principio di simmetria delle forme, stipulando la procura (quand'anche correttamente per atto pubblico), tuttavia utlizzzando una o più procure perfezionate in difetto del formalismo ad substantiam.

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