Rinuncia all’eredità. Funzione dell'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3346 del 13 febbraio 2014)

L'inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni costituisce una forma di pubblicità funzionale a rendere la rinuncia opponibile ai terzi e non ai fini della sua validità. Ne consegue che il creditore ereditario, che agisca in giudizio contro l'erede per il pagamento dei debiti del de cuius, a fronte della produzione di un atto pubblico di rinunzia all'eredità, ha l'onere di provare, anche solo mediante l'acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente, il mancato inserimento dell'atto de quo nel registro delle successioni.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la natura dichiarativa dell'adempimento pubblicitario relativo all'atto di rinunzia all'eredità, ciò che nulla ha a che fare con la sua validità. Sulla scorta di tale principio è stato deciso che l'onere della prova del mancato inserimento dell'atto di rinunzia nel registro delle successioni territorialmente competente incomba sul creditore che abbia agito nei confronti del presunto erede per ottenere il pagamento dei debiti ereditari. Si aggiunga la considerazione in base alla quale l'esecuzione della formalità in parola non è soggetta ad un termine perentorio, potendo essere eseguita sempre. Rimane sullo sfondo la messa a fuoco della conseguenze di una tardiva (rispetto alla proposizione dell'azione) effettuazione della formalità pubblicitaria: potrebbe forse sostenersi che per il creditore ereditario il chiamato rinunziante sia comunque tenuto al pagamento delle passività ereditarie?

Aggiungi un commento