Fondo patrimoniale: azione revocatoria


Al fine di verificare l'assoggettabilità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale al rimedio dell'azione revocatoria, ne va indagata preliminarmente la natura giuridica.
Appare chiaro che la costituzione del vincolo (la quale ha come effetto quello di sottrarre i beni di uno o di entrambi i coniugi alle azioni dei creditori) è atto da considerarsi a titolo gratuito (indipendentemente dal fatto che abbia efficacia traslativa: Cass. Civ. Sez. III, 7555/2021). Ciò implica che per la impugnativa ai fini dell'azione revocatoria ordinaria (art.2901 cod.civ.) è sufficiente la semplice consapevolezza (c.d. scientia damni) del debitore (non richiesta in capo al coniuge non debitore: cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 9192 del 2 aprile 2021; . Civ., Sez. I, 11862/2015) di pregiudicare un diritto altrui: si veda Cass.Civ. Sez.III, 966/07, Cass. Civ., Sez. VI, 22878/12, Cass. Civ., Sez. III, 13343/2015; Cass. Civ., Sez. VI-II, 16498/2014 in riferimento all' animus nocendi in capo al debitore), assoggettabile sia a revocatoria fallimentare (Cass. Civ., Sez. I, 2820/2018; Civ., Sez. I, 9128/2016; Cass. Civ., Sez. VI-III, 12940/2015; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26223/2014), sia ad azione revocatoria ordinaria (art.2901 cod.civ.) quand'anche il credito non fosse ancora certo od esigibile (cfr. Tribunale di Vicenza, 29 maggio 2013; Tribunale di Caltanissetta, 3 luglio 2014), oppure anche quando il debito facesse capo ad un terzo, ma il soggetto costituente il fondo rivestisse la qualità di garante (si pensi alla passività sociale garantita da fidejussione personale del socio amministratore: Cass. Civ. Sez. III, 4175/2020; Cass. Civ., Sez. II, 21938/2014). Nè rileva il fatto che la costituzione del fondo sia successiva (anche se di pochi giorni) rispetto ad un accordo di rinegoziazione del debito che, come tale, non possiede effetti novativi (Cass. Civ., Sez.III, 2530/2015). Addirittura è stato osservato come l'assoggettamento alla revocatoria non sia impedito dall'anteriorità della costituzione del fondo rispetto all'insorgenza del credito quando l'atto di costituzione non appaia giustificato apprezzabilmente da una effettiva necessità per adempiere ai bisogni della famiglia (Cass. Civ. Sez. III, ord. 11485/2022).

Giova osservare che il positivo esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione non comporta la reviviscenza del vincolo di cui al fondo (Cass. Civ., Sez. III, 22886/2019).
Potrebbe sostenersi che l'atto costitutivo del fondo integri gli estremi dell'adempimento del dovere morale di far fronte ai bisogni della famiglia? La S.C ha risposto negativamente (Cass. Civ. Sez. VI-I, 2077/2020; Cass. Civ., Sez. VI-I, 29298/2017). Insomma: è del tutto irrilevante il motivo per cui i coniugi abbiano costituito il fondo (Cass. Civ. Sez. VI-III, 24870/2019).

Il relativo giudizio deve vedere coinvolti entrambi i coniugi, sussistendo litisconsorzio necessario: cfr. Cass. Civ., Sez.III, 21494/11. Ciò anche quando il vincolo di cui al fondo fosse stato costituito da uno solo dei coniugi (Cass. Civ., Sez. I, 1242/12;Cass. Civ., Sez. I, 27117/2013) e addirittura quando uno dei coniugi non fosse nè debitore nè titolare del bene sottoposto al vincolo (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-III, ord. 11124/2021). Non altrettanto a dirsi è per i figli (Cass. Civ., Sez. I, 3641/2018).

L'utilizzo dello strumento in esame può anche integrare gli estremi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11 D.Lgs. 74/00 (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 40561/12), ciò che ha condotto a ritenere praticabile la cautela del sequestro preventivo in sede penale (Cass. Pen., Sez.III, 38925/09; cfr. anche Cass. Pen., Sez. III, 7177/2017 in relazione all'istituzione di un vincolo trentennale su autoveicoli). Secondo un orientamento, addirittura sarebbe irrilevante, ai fini della sussistenza dell'ipotesi delittuosa, l'intervenuto avvio della procedura di riscossione da parte dell'Erario (Cass. Pen. Sez. III, 21013/12). L'utilizzo fraudolento dello strumento in esame, anche in combinazione ad altri congegni negoziali è stato addirittura reputato causa di nullità per contrarietà a norma imperativa (Cass. Civ., Sez. II, 1716/2016).

Bibliografia

  • AULETTA, Il fondo patrimoniale, Milano, 1992
  • CARRESI, voce Fondo patrimoniale, Enc.Giur.Treccani
  • DE PAOLA , Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato: nozioni introduttive, convenzioni matrimoniali, comunione legale dei beni, comunione convenzionale, Milano, Il regime patrimoniale delle famiglie, t.3 , 1995
  • GABRIELLI, voce Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, Enc.dir.

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