Ancora sulla natura gratuita del fondo patrimoniale e sulla conseguente revocabilità. Può invocarsi la sussistenza di un obbligo morale il cui adempimento si sostanzi nella costituzione del medesimo? (Cass. Civ., Sez. VI-I, sent. n. 29298 del 6 dicembre 2017)

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Cassazione si occupa del tema invero assai frequentemente e univocamente visitato dell'assoggettabilità a revocatoria (sia ordinaria, sia fallimentare) dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale da un angolazione inusuale. Potrebbe invocarsi, ai fini di scongiurare la revoca dell'atto di istituzione del relativo vincolo, il fatto che i coniugi si siano determinati al perfezionamento del fondo in adempimento all'obbligo in primis di natura morale, secondariamente anche giuridico, di far fronte ai bisogni della famiglia? Secondo la S.C. l'assunto deve essere provato: occorrerebbe dimostrare, in concreto, l'esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvenza di adempiervi unicamente mercè l'atto in parola.

Aggiungi un commento