Collegamento negoziale posto in essere per finalità elusive e consapevole condotta del notaio: nullità degli atti stipulati (costituzione di trust, di fondo patrimoniale e di rendita vitalizia). (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1716 del 29 gennaio 2016)

Occorre necessariamente valutare il comportamento tenuto dal notaio, pur nell’ambito dei confini definiti dagli artt. 27 e 28 della legge notarile, tenendo conto dell’attuale evoluzione dell’etica sociale verso un ordinamento economico/finanziario che limita sempre di più l’area delle possibili elusioni delle norme imperative a protezione del bene comune da esso tutelato e che, di conseguenza, sempre più responsabilizza la specifica funzione dei soggetti obbligati in ragione della loro qualificazione professionale a intervenire nelle transazioni commerciali a tutelare non solo gli interessi delle parti contraenti, ma anche a e specialmente quelli della generalità dei cittadini. Sotto quest’ultimo profilo, le norme penali di cui è stata richiamata la violazione (art. 334 c.p.) hanno la specifica ed evidente finalità di garantire lo Stato nelle sue pretese fiscali avverso gravi violazioni in corso di accertamento, sanzionando appunto quei comportamenti che si pongono in contrasto. E ciò per l’evidente esigenza di garantire adeguatamente la collettività anche sotto il profilo, sempre più rilevante, dell’efficacia dell’azione di recupero del dovuto. In tale prospettiva valutativa va inquadrata in particolare l’attività notarile, per la sua specifica e delicata funzione, che, tra l’altro, ne ha finora garantito la sua conservazione. E in tale prospettiva vanno letti gli artt. artt. 27 e 28 della legge notarile, che definiscono i confini dell’attività del notaio tra l’obbligo di rogare gli atti richiesti e l’obbligo di rifiutarli. Al riguardo, non può certamente ritenersi che l’obbligo di rogare l’atto, previa adeguata informativa sul suo contenuto e i suoi effetti, possa risultare di ampiezza tale da imporgli di prestare la propria assistenza anche quando l’atto da rogare si ponga come un evidente strumento elusivo di norme pubblicistiche, assistite da sanzioni penali, pur in presenza di norme che, complessivamente interpretate, possano, in tesi, non necessariamente integrare la sola nullità intesa sotto il profilo civilistico.
La violazione della norma penale conduce, ineluttabilmente, alla violazione dell’art. 28 della legge notarile, perché l’attività negoziale compiuta in spregio della norma penale è colpita da nullità derivante dal contrasto con disposizione di legge imperative. In particolare, per quanto attiene alla violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 74/2000, va rilevato che la costituzione di un fondo patrimoniale è idonea a integrare la sottrazione prevista dalla predetta norma e che anche la costituzione di un trust, nonostante la formale liceità dello strumento utilizzato, può realizzare l’intento frodatorio avuto di mira dall’agente.

Commento

(di Daniele Minussi)
Sorprendente pronunzia della S.C., imperniata sull'elemento soggettivo dell'ufficiale rogante che abbia prestato la propria opera professionale per addivenire alla stipula di più atti finalizzati ad ottenere il risultato di creare una situazione di inattaccabilità dei beni di un cliente da parte dell'Erario.
La pronunzia, apparentemente assai severa, dal momento che giunge in un certo senso ad affermare che la figura del notaio è servente rispetto agli interessi superiori della collettività tra i quali la regolare corresponsione dei tributi (e che la privativa notarile si giustifica in base a ciò), stempera il proprio rigore quando si approccia il merito della vicenda. Il pubblico ufficiale infatti non poteva non essere consapevole che con gli atti stipulati si sarebbero perfezionati i reati di sottrazione fraudolenta di cui all'art.11 del d.lgs 74/2000 nonchè di cui all'art.334 c.p..

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