Quando la costituzione del fondo patrimoniale diventa sottrazione di beni all’azione dell’Erario? Potenzialmente sempre.... (Cass. Pen. Sez. III, sent. 04 aprile 2012, n. 21013)

In tema di reati tributari la costituzione di un fondo patrimoniale integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, in quanto è atto idoneo ad ostacolare il soddisfacimento di una obbligazione tributaria. Al riguardo non è necessario "che sia già in atto una procedura di riscossione, essendo sufficiente che l'atto fraudolento sia di per sé solo idoneo ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del Fisco", in quanto "la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione - idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante - e non anche l'effettiva verificazione di tale evento", con la conseguenza che "il riferimento alla procedura di riscossione appartiene al momento intenzionale e non alla struttura del fatto".

Commento

(di Daniele Minussi)
Tutela penale (e civile) avanzata per il Fisco. Il reato di sottrazione fraudolenta si configura, alla stregua della pronunzia in esame, come di mero pericolo, degradando il riferimento all'eventuale susseguente procedura di riscossione ad elemento di semplice apprezzamento dell'elemento soggettivo che vale a sostanziare il dolo.
In via di sintesi ed a questo punto, ogni atto che avesse quale risultato quello di depauperare il patrimonio di un soggetto qualificabile anche come contribuente, potrebbe essere elemento di una fattispecie delittuosa. Irrilevante sarebbe osservare l'inattualità di una procedura di riscossione e, in un certo senso, anche il titolo eventualmente oneroso della negoziazione, dal momento che, come ognun sa, il denaro che si ricava dalle vendite è per propria natura facilmente occultabile.

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